Sez. 6 - , Sentenza n. 41575 del 23/02/2018 Ud. (dep. 25/09/2018) Rv. 275673 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - ATTI INTRODUTTIVI - NOTIFICAZIONI | Omessa notifica alla persona offesa dell’udienza preliminare – Nullità a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen. – Sanatoria mediante la costituzione di parte civile – Possibilità – Sussistenza- Fattispecie.
UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - ATTI INTRODUTTIVI - NOTIFICAZIONI
La nullità a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen., derivante dall'omessa notifica alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del successivo decreto di citazione a giudizio, è sanata dalla costituzione di parte civile, senza regressione del procedimento all'udienza preliminare. (Nella specie la persona offesa era venuta a conoscenza del procedimento solo a seguito della notifica della citazione a comparire come testimone, costituendosi poi, a seguito di ottenuta restituzione in termini, parte civile alla prima udienza successiva alla predetta notifica).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)