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Sez. 5, Sentenza n. 1114 del 09/06/1969 Ud. (dep. 26/08/1969) Rv. 112515 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -DETENUTO PER ALTRA CAUSA NON RISULTANTE DAGLI ATTI - NOTIFICA AI SENSI DELL'ART 169 COD PROC PEN - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1969-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112515-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -DETENUTO PER ALTRA CAUSA NON RISULTANTE DAGLI ATTI - NOTIFICA AI SENSI DELL'ART 169 COD PROC PEN - LEGITTIMITA.*

La notificazione ai sensi dell'art 169 cod proc pen conserva efficacia anche se in epoca successiva l'imputato perda lo stato di liberta in tale ipotesi incombe al medesimo l'Onere di avvertire l'autorita dirigente il luogo di pena o di esecuzione della misura di sicurezza o di prevenzione, in modo tempestivo, perche le notificazioni siano effettuate in quei luoghi. Lo stesso principio si applica nel caso di privazione della liberta personale in epoca anteriore o coeva alla notificazione, sempre che tale situazione non sia nota all'autorita giudiziaria, ne venga comunicata all'atto della consegna della copia da parte dell'ufficiale giudiziario nel domicilio, in base all'art 169 cod proc pen. (Conf 109944, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)