diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16705 del 14/06/2021 (Rv. 661532 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Medici - Disponibilità di beni strumentali di valore superiore a quindicimila euro - Rilevanza ai fini dell'imposizione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661532-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, il possesso, da parte di un medico, di un'attrezzatura di valore superiore ai quindicimila euro (valore superato il quale, ai sensi della circolare n. 45/E del 2008, potrebbe operare una presunzione di assoggettabilità del professionista medico all'IRAP), non è parametro decisivo per configurare i presupposti impositivi, essendo necessaria, a tal fine, una valutazione in termini non assoluti, ma relativi, che tenga conto della specifica branca medica considerata e delle attrezzature che essa necessariamente esige.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)