Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
Testo in vigore al
Art. 117 Svolgimento della discussione
1. I difensori debbono leggere davanti al collegio le loro conclusioni e possono svolgere sobriamente le ragioni che le sorreggono.
2. Essi debbono chiedere al presidente la facolta' di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al tribunale. Il pubblico ministero ha la parola per ultimo.
3. Il presidente puo' consentire una sola replica. Non sono ammesse note d'udienza dopo la discussione; ma il presidente puo' consentirle quando il pubblico ministero prende proprie conclusioni, produce documenti e deduce prove a norma dell'articolo 3 ultimo comma e la causa non e' rimessa al giudice istruttore.
Art. 118 Motivazione della sentenza
1. La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
2. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equita' sulle quali e' fondata la decisione.
3. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.
4. La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 276 ultimo comma del codice e' fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Art. 119 Redazione della sentenza
1. L'estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale a norma dell'articolo 132 del codice.
2. Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all'altro giudice.
3. Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.
4. Quando la sentenza e' pronunziata secondo equita' se ne deve dare atto nel dispositivo.
Art. 120
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 5119
Art. 121 Ordinanza di correzione delle sentenze
1. L'ordinanza di correzione delle sentenze e' notificata alle parti a cura del cancelliere.
Art. 122 Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori
1. L'istanza per l'integrazione di uu provvedimento istruttorio a norma dell'articolo 289 del codice e' fatta con ricorso diretto al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del collegio.
Art. 123 Avviso d'impugnazione alla cancelleria
1. L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
2. Il cancelliere deve fare annotazione dell'impugnazione sull'originale della sentenza.
Art. 123-bis Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore
1. Se l'impugnazione e' proposta contro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni degli articoli 347 ultimo comma e 369 ultimo comma del Codice. Tuttavia il giudice della impugnazione puo', se lo ritiene necessario, richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.
Art. 124 Certificato di passaggio in giudicato della sentenza
1. A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non e' stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, ne' istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice.
2. Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non e' stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'articolo 327 del codice.
Art. 125 Riassunzione della causa
1. Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa e' fatta con comparsa, che deve contenere:
1) l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire;
2) il nome delle parti e dei loro difensori con procura;
3) il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio;
4) l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'articolo 163-bis del Codice;
5) l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del Codice;
6) l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale e' fatta la riassunzione, e, nel caso dell'art. 307 primo comma del Codice, l'indicazione della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.
2. Se, prima della riassunzione, il giudice istruttore abbia tenuto l'udienza di prima comparizione, e la causa debba essere riassunta davanti allo stesso giudice, le parti debbono essere citate a comparire in una udienza d'istruzione. Se il giudice istruttore gia' designato non fa piu' parte del tribunale o della sezione, la Parte che provvede alla riassunzione deve preliminarmente chiedere la sostituzione con ricorso al presidente del tribunale o della sezione.
Art. 125-bis Riassunzione delle cause sospese durante l'istruzione
1. Se il giudice istruttore ha sospeso l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione a norme, dell'art. 279 quarto comma del Codice, le parti debbono riassumere la causa davanti a lui nelle forme stabilite dall'articolo che precede, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che definisce il giudizio sull'appello immediato che ha dato luogo alla sospensione.
Art. 126 Fascicolo della causa riassunta
1. Il cancelliere del giudice davanti al quale la causa e' riassunta deve immediatamente richiedere il fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice che ha precedentemente conosciuto della causa.
Art. 127 Riscossione della pena pecuniaria a carico dell'opponente
1. La riscossione della pena pecuniaria, alla quale sia stato condannato il terzo opponente a norma dell'articolo 408 del codice, e' fatta dal cancelliere.
Capo III. Del procedimento d'appello.
Art. 128 Determinazione dei giorni d'udienza
1. Il decreto del primo presidente della corte d'appello, che stabilisce, a norma dell'art. 1633 secondo comma del Codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze (destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza della corte d'appello entro il 30 novembre di ogni anno, e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.
2. Il primo presidente della Corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla meta' dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della Corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce.1417
3. Se nel corso dell'anno uno o piu' istruttori cessano di fare parte della corte d'appello o della sezione, debbono di volta in volta essere apportate al decreto le necessarie modificazioni.
Art. 129 Riserva d'appello. Estinzione del processo
1. La riserva d'appello contro le sentenze previste nell'art. 278 e nel n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 del Codice, puo' essere fatta, nell'udienza del giudice istruttore con dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale, o con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegarsi ad esso.
2. La riserva puo' essere fatta anche con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite, a norma dell'art. 170 primo e terzo comma, del Codice, o personalmente alla parte, se questa non e' costituita.
3. Se il processo si estingue in primo grado, la sentenza di merito contro la quale fu fatta la riserva acquista efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui diventa irrevocabile l'ordinanza, o passa in giudicato la sentenza, che pronuncia l'estinzione del processo.
4. Da questa data decorrono i termini stabiliti dall'articolo 325 del Codice per impugnare la sentenza gia' notificata, e, se questa non e' stata notificata, decorre il termine di decadenza stabilito dall'art. 327 del Codice stesso.
Art. 129-bis Sospensione dell'istruzione nel caso di riforma di sentenza non definitiva
1. Se sia stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza d'appello che abbia riformato alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del secondo comma dell'art. 279 del Codice, il giudice istruttore, su istanza della parte interessata, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l'ordinanza collegiale per l'ulteriore istruzione della causa siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza riformata, puo' disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di cassazione.
2. Se la sentenza e' cassata, la causa deve essere riassunta davanti al giudice istruttore nelle forme stabilite dall'art. 125, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso.
Art. 130 Appello contro la sentenza di estinzione del processo
1. Nel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'articolo 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'articolo 630 del codice stesso, il collegio, quando e' necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza.1417
Art. 131 Deliberazione dei provvedimenti
1. Nel deliberare i provvedimenti la corte d'appello applica le disposizioni dell'articolo 276 del codice.
2. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianita' e per ultimo il presidente.
3. La scelta dell'estensore della sentenza e' fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Art. 131-bis Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione
Art. 132 Rinvio
1. Nei procedimenti d'appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate nel capo secondo, se non sono incompatibili con quelle contenute nel presente capo.
Capo IV. Del procedimento davanti alla corte suprema di cassazione.
Art. 133 Riserva di ricorso. Estinzione del processo
1. La riserva di ricorso per cassazione prevista nell'art. 361 del Codice deve essere fatta nei modi stabiliti dall'art. 129 primo e secondo comma.
2. Si applicano al ricorso per cassazione le disposizioni dell'art. 129 terzo comma.
3. L'articolo 129, terzo comma, si applica altresi' se il processo si estingue dopo la pronuncia delle sentenze previste dall'articolo 360, terzo comma, del codice.