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Sez. 3, Sentenza n. 713 del 29/04/1968 Ud. (dep. 25/06/1968) Rv. 108411 - 01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI -PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITA DI UN SECONDO GIUDIZIO(NE BIS IN IDEM) - PRESUPPOSTI -GIUDIZIO PER REATO CONCORRENTE FORMALMENTE O MATERIALMENTE CON QUELLO GIUDICATO - INSUSSISTENZA DELLA PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108411-01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI -PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITA DI UN SECONDO GIUDIZIO(NE BIS IN IDEM) - PRESUPPOSTI -GIUDIZIO PER REATO CONCORRENTE FORMALMENTE O MATERIALMENTE CON QUELLO GIUDICATO - INSUSSISTENZA DELLA PRECLUSIONE.*

La forza preclusiva del principio ne bis in idem che vieta l'Esercizio dell'Azione penale per un reato precedentemente giudicato, presuppone che si proceda contro il medesimo imputato e per lo stesso fatto anche se giuridicamente definito in modo diverso. Essa non puo essere invocata quando il fatto, anche se unico come entita di ordine materiale, importi la violazione di piu Disposizioni di legge e sia oggetto di diverse autonome incriminazioni e, a fortiori, quando oggetto del nuovo procedimento sia un fatto diverso da quello in precedenza giudicato e pertanto suscettibile di concorso materiale col medesimo. (V. 105187, 103777, anno 1967, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)