Sez. T, Ordinanza n. 1279 del 20/01/2026 (Rv. 677734-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | "Rottamazione ter" - Perfezionamento - Estinzione del giudizio - Mancato pagamento delle rate successive alla prima - Conseguenze. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - In genere.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 (cd. "rottamazione-ter"), il mancato pagamento di parte delle rate rileva solo sul piano della riscossione e non della prosecuzione del giudizio, perché con il pagamento della prima rata, salvo il diniego da parte dell'Agenzia delle entrate, si perfeziona la definizione e si determina l'estinzione del giudizio; il provvedimento di estinzione, peraltro, quale statuizione meramente processuale, è inidoneo ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte e a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitando la sua efficacia al solo venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, in presenza di un nuovo "accordo" sulle modalità di adempimento dell'obbligazione tributaria, che, in assenza dell'integrale pagamento, non estingue anche il debito tributario.
Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 6, Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 10, Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 13, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)