diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2125 del 31/01/2014 (Rv. 629674 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Art. 372 cod. proc. civ. - Produzione in cassazione di nuovi documenti - Inammissibilità - Limiti - Deposito dell'originale di documento già prodotto, in copia, nel giudizio di merito - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629674-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI

In tema di ricorso per cassazione, il divieto di cui all'art. 372 cod. proc. civ. di produrre nuovi documenti nel giudizio di cassazione - fatta eccezione per quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso - non riguarda gli atti e i documenti già facenti parte del fascicolo d'ufficio o di parte di un precedente grado del processo. Ne consegue che la parte che abbia prodotto nel giudizio di merito la fotocopia di un documento, può produrre in cassazione l'originale (nella specie, sentenza impugnata con relata di notifica), senza che la sostituzione implichi produzione di un documento nuovo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)