diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3100 del 06/05/1983 (Rv. 428016 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - MOMENTO DETERMINANTE - PERDITA DEL CONIUGE EX DELICTO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE - SUSSISTENZA - AVVENUTO NUOVO MATRIMONIO DEL SUPERSTITE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428016-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - MOMENTO DETERMINANTE - PERDITA DEL CONIUGE EX DELICTO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE - SUSSISTENZA - AVVENUTO NUOVO MATRIMONIO DEL SUPERSTITE - IRRILEVANZA.*

Il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita in conseguenza di un fatto illecito incidente nella sfera morale e psichica della persona, non è proiettato nel futuro, ma si verifica nel momento del realizzarsi del fatto stesso, sicché con riferimento a tale momento deve essere riscontrato e liquidato. Pertanto, al fine del riconoscimento del danno morale per la perdita "ex delicto" del coniuge, resta irrilevante la circostanza che il coniuge superstite sia successivamente passato a nuove nozze.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)