Sez. 3, Sentenza n. 3100 del 06/05/1983 (Rv. 428016 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - MOMENTO DETERMINANTE - PERDITA DEL CONIUGE EX DELICTO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE - SUSSISTENZA - AVVENUTO NUOVO MATRIMONIO DEL SUPERSTITE - IRRILEVANZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - MOMENTO DETERMINANTE - PERDITA DEL CONIUGE EX DELICTO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE - SUSSISTENZA - AVVENUTO NUOVO MATRIMONIO DEL SUPERSTITE - IRRILEVANZA.*
Il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita in conseguenza di un fatto illecito incidente nella sfera morale e psichica della persona, non è proiettato nel futuro, ma si verifica nel momento del realizzarsi del fatto stesso, sicché con riferimento a tale momento deve essere riscontrato e liquidato. Pertanto, al fine del riconoscimento del danno morale per la perdita "ex delicto" del coniuge, resta irrilevante la circostanza che il coniuge superstite sia successivamente passato a nuove nozze.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)