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Sez. 3, Ordinanza n. 29537 del 15/11/2024 (Rv. 672889-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' | Impugnazione incidentale tardiva - Perdita d'efficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c. - Presupposto
Stato
decisa il 2024-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672889-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA'

- Dichiarazione di inammissibilità della impugnazione principale - Nozione - Pronuncia di inammissibilità dei singoli motivi - Applicabilità - Esclusione.

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

L'art. 334, comma 2, c.p.c., in base al quale l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se è dichiarata inammissibile quella principale, si applica nei soli casi di inammissibilità dell'impugnazione in senso proprio, per mancata osservanza del termine per impugnare o degli adempimenti richiesti dalla legge processuale a pena di inammissibilità, e non quando la causa sia stata decisa nel merito e la pronuncia di inammissibilità abbia riguardato i singoli motivi e la conseguenza della loro specifica infondatezza.

Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)