Sez. 3, Ordinanza n. 29537 del 15/11/2024 (Rv. 672889-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' | Impugnazione incidentale tardiva - Perdita d'efficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c. - Presupposto
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA'
- Dichiarazione di inammissibilità della impugnazione principale - Nozione - Pronuncia di inammissibilità dei singoli motivi - Applicabilità - Esclusione.
100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.
L'art. 334, comma 2, c.p.c., in base al quale l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se è dichiarata inammissibile quella principale, si applica nei soli casi di inammissibilità dell'impugnazione in senso proprio, per mancata osservanza del termine per impugnare o degli adempimenti richiesti dalla legge processuale a pena di inammissibilità, e non quando la causa sia stata decisa nel merito e la pronuncia di inammissibilità abbia riguardato i singoli motivi e la conseguenza della loro specifica infondatezza.
Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)