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Sez. 1, Sentenza n. 11454 del 26/09/1988 Ud. (dep. 25/11/1988) Rv. 179795 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - RICHIESTA DELL'IMPUTATO, COLPITO DA INFERMITÀ DI MENTE SOPRAVVENUTA, DI RINUNZIA A COMPARIRE AL DIBATTIMENTO - RICORSO ALLA PROCEDURA DEL GIUDIZIO CONTUMACIALE - ILLEGITTIMITÀ - RATIO.*
Stato
decisa il 1988-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179795-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - RICHIESTA DELL'IMPUTATO, COLPITO DA INFERMITÀ DI MENTE SOPRAVVENUTA, DI RINUNZIA A COMPARIRE AL DIBATTIMENTO - RICORSO ALLA PROCEDURA DEL GIUDIZIO CONTUMACIALE - ILLEGITTIMITÀ - RATIO.*

È illegittimo il ricorso alla procedura del giudizio contumaciale nei casi in cui venga allegato non già un impedimento fisico alla comparizione, ma un impedimento psichico attinente alla sfera della capacità processuale dell'imputato di partecipare utilmente al processo e quindi di esercitare liberamente il diritto di autodifesa. Ne consegue che l'eventuale richiesta, formulata dall'imputato, colpito da presunta infermità di mente sopravvenuta, che il processo si svolga in sua assenza, non autorizza il giudice a ritenere attendibile tale manifestazione di volontà e ad utilizzarla come atto processuale riferito a chi l'ha espressa. L'eventuale incapacità di intendere e di volere idonea ad incidere sulla capacità processuale incide anche sulla capacità di rinunziare utilmente al diritto di essere presente al dibattimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)