Sez. 5, Sentenza n. 6046 del 11/11/2008 Ud. (dep. 11/02/2009) Rv. 242960 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Invio di "e mail" aventi contenuto diffamatorio da un punto internet (cosiddetto "internet point") - Responsabilità del gestore ex art. 40, comma secondo, e 595 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE
Non sussiste la responsabilità del gestore di un punto internet (cosiddetto "internet point") a titolo di diffamazione per non avere impedito l'evento (art. 40, comma secondo, e 595 cod. pen.) qualora l'utente invii una e-mail avente contenuto diffamatorio, in quanto il gestore non solo non ha alcun potere di controllo e, quindi, alcuna conoscenza sul contenuto della posta elettronica inviata, ma gli è addirittura impedito di prenderne contezza - ex art. 617 quater cod. pen. che vieta l'intercettazione fraudolenta di sistemi informatici e telematici - mentre ha l'obbligo di identificare gli utenti che facciano uso del terminale ai soli fini della prova dell'utilizzazione e non per impedire l'eventuale reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)