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Sez. 5, Sentenza n. 7950 del 21/05/1985 Ud. (dep. 10/09/1985) Rv. 170338 - 01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - OGGETTO DELLA PRECLUSIONE - VERITÀ LEGALE DEL FATTO-REATO ACCERTATO - VERITÀ REALE DEL FATTO STORICO - VALUTAZIONE A FINI DIVERSI DI UN SECONDO GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170338-01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - OGGETTO DELLA PRECLUSIONE - VERITÀ LEGALE DEL FATTO-REATO ACCERTATO - VERITÀ REALE DEL FATTO STORICO - VALUTAZIONE A FINI DIVERSI DI UN SECONDO GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ.*

Il principio dell'inammissibilità di un secondo giudizio - sancito dall'art. 90 del codice di rito - impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto che sia stato oggetto di un precedente giudizio conclusosi con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in considerazione lo stesso fatto storico, valutandolo liberamente ai fini dell'indagine relativa ad altro reato. Il fatto che ha costituito presupposto di precedente condanna divenuta irrevocabile non può, infatti, considerarsi storicamente accertato in modo irretrattabile: irretrattabile è la verità legale del fatto reato, non la verità reale del fatto storico. Pertanto, nella materia penale, l'autorità del giudicato - salvo casi espressamente previsti anche per particolari effetti (efficacia del giudicato in tema di calunnia, ex art. 368, ultimo comma, cod. pen.), non può essere invocata al di fuori delle ipotesi di inammissibilità di un secondo giudizio, ai sensi dell'art. 90 cod. proc. pen..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)