Sez. 5, Sentenza n. 17953 del 24/07/2013 (Rv. 628824 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI | Dati risultanti da conti correnti del contribuente - Utilizzazione - Divieto di doppia presunzione - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI
Il divieto di doppia presunzione (cd. "praesumptio de praesumpto") attiene esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice, ma non con altra presunzione legale e, dunque, non ricorre nel caso in cui l'Ufficio finanziario procede all'accertamento fiscale sulla base di proventi desumibili dalle indagini su conti correnti bancari compiute dalla Guardia di Finanza, dovendosi presumere, in assenza di prove contrarie e posto l'accertamento del reato di usura, nel proprio contenuto fattuale, nonostante il proscioglimento penale, imputati i relativi elementi a ricavi diretti dell'attività del contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 n. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)