Sez. 1, Sentenza n. 1043 del 07/04/1972 (Rv. 357411 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - MORTE DEL DEBITORE ORIGINARIO - INTIMAZIONE ALL'EREDE OD AL RAPPRESENTANTE GIUDIZIALE DELL'EREDITA - CHIAMATO ALL'EREDITA NON ACCETTANTE E PRIVO DEL POSSESSO DI BENI EREDITARI - INTIMAZIONE AL CURATORE DELL'EREDITA.*
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - MORTE DEL DEBITORE ORIGINARIO - INTIMAZIONE ALL'EREDE OD AL RAPPRESENTANTE GIUDIZIALE DELL'EREDITA - CHIAMATO ALL'EREDITA NON ACCETTANTE E PRIVO DEL POSSESSO DI BENI EREDITARI - INTIMAZIONE AL CURATORE DELL'EREDITA.*
Il precetto, quale intimazione di adempiere l'Obbligo risultante dal titolo esecutivo, deve essere intimato, nel caso di morte del debitore originario, all'erede o a chi, pur non essendo erede, abbia, a norma di legge, il potere di rappresentanza giudiziale dell'eredita. Quando il chiamato non ha accertato l'eredita e non e nel possesso dei beni ereditari, il precetto dev'essere intimato al curatore dell'eredita di cui sia stata provocata la nomina a norma dell'art 528 cod civ, non potendo trovare applicazione l'art 486 cod civ il quale, nello stabilire che, durante il termine per fare l'inventario, il chiamato puo stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredita, si riferisce al chiamato che e nel possesso dei beni, considerato nel precedente articolo 485.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 488, Cod. Civ. art. 528 CORTE COST., Cod. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Civ. art. 486, Cod. Civ. art. 485
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)