Sez. U, Sentenza n. 127 del 12/04/2000 (Rv. 535594 - 01)
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - IN GENERE | Controversia relativa alla validità dell'atto di cessione di un bene demaniale - Giurisdizione del Commissario Regionale per gli usi civici - Sussistenza - Sopravvenienza nelle more del giudizio di un provvedimento della giunta regionale incidente sulla "qualitas soli" - Irrilevanza - Fondamento - Poteri del Commissario di disapplicazione del provvedimento della giunta regionale intervenuto successivamente al radicarsi della propria giurisdizione - Sussistenza - Fondamento.
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - IN GENERE
L'accertamento in ordine alla validità dell'atto di cessione, da un Comune ad una Comunità Montana, di un'area avente natura e destinazione demaniale appartiene alla giurisdizione del Commissario Regionale per il Riordinamento degli usi civici, dovendosi verificare se tale area sia da reintegrare nel demanio a causa dell'invalidità dell'atto di cessione, e a nulla rilevando che, nelle more del giudizio dinanzi al Commissario, sia intervenuta una delibera della giunta regionale autorizzante il Comune a dare una diversa destinazione all'area in questione, giacché, a norma dell'art. 5 cod. proc. civ., la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della domanda, senza che possano avere rilievo su di esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimi; ne consegue che, intervenuto il provvedimento della giunta regionale incidente sulla "qualitas soli" dopo che si era già radicata la giurisdizione commissariale, ben può il Commissario conoscere incidentalmente di tale provvedimento al fine di disapplicarlo se illegittimo, mentre, ove il suddetto provvedimento preesista al sorgere della controversia, verrebbe a mancare "ab origine" la giurisdizione commissariale e quindi l'esercizio strumentale ed incidentale del potere di disapplicazione, onde della illegittimità del suddetto provvedimento dovrebbe conoscere direttamente il giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)