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Sez. 5, Sentenza n. 22267 del 06/08/2024 (Rv. 672310-01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Comunicazione di iscrizione ipotecaria - Natura - Atto interruttivo della prescrizione - Sussistenza - Fondamento. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672310-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

In tema di riscossione esattoriale, la formale comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, atto recettizio rivolto al debitore, assume anche la natura di intimazione ad adempiere, esplicitando la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, e costituisce, quindi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto che comporta l'interruzione della prescrizione del credito tributario.

Cod. Civ. art. 2943, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)