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Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato

Testo in vigore al

Art. 24 Art. 20 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638

1. Le proposte di leggi e di regolamenti, dopo essere state studiate e preparate nella sezione, alla quale per loro natura appartengono, e nelle commissioni speciali, sono esaminate e discusse in adunanza generale.

Art. 25 Art. 21 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638

1. Avuto il parere di una sezione, il ministro puo', salve le disposizioni dell'art. 33, richiedere al presidente che l'affare sia riproposto all'esame dell'intero Consiglio e discusso in adunanza generale.

Titolo III

Capo I. Delle attribuzioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Art. 26 Art. 22 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; Art. 5. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840

1. Spetta al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, contro atti e provvedimenti di un'autorita' amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse d'individui o di enti morali giuridici; quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorita' giudiziaria, ne' si tratti di materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali.

2. Il ricorso, che non implichi incompetenza od accesso di potere, non e' ammesso contro le decisioni le quali concernano controversie doganali oppure questioni sulla leva militare.5

Art. 27 Art. 23 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 5 e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840; art. 71 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161

1. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide pronunciando anche in merito:

  1. 1° Dei sequestri di temporalita', dei provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podesta' civili ed ecclesiastiche, e degli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia;

  2. 2° Dei ricorsi per contestazioni fra comuni di diverse provincie per l'applicazione della tassa istituita dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O;

  3. 3° Dei ricorsi per contestazioni sui confini di comuni o di provincie;

  4. 4° Dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico;

  5. 5° Dei ricorsi in materia di consorzi per strade, le quali tocchino il territorio di piu' provincie;

  6. 6° Dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali giuridici, sottoposti alla tutela della pubblica amministrazione;

  7. 7° Dei ricorsi sopra tutte le questioni che per leggi speciali non peranco abrogate nelle diverse provincie del Regno siano state di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato;

  8. 8° Dei ricorsi contro il decreto emanato dal prefetto per provvedere, ai termini del terzo capoverso dell'art. 132 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, all'amministrazione delle proprieta' od attivita' patrimoniali delle frazioni o agli interessi dei parrocchiani, che fossero in opposizione con quelli del comune o di altre frazioni del medesimo;

  9. 9° Dei ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche per le quali provvede lo Stato in concorso delle provincie e degli enti interessati, o alle quali concorre lo Stato nell'interesse generale;

  10. 10° Dei ricorsi in materia di concorso di spesa per opere di bonifica di prima categoria costruite dallo Stato direttamente o per sua concessione da enti o privati, nonche' in materia di consorzi per opere di bonifica della stessa categoria, ai termini dell'art. 56, comma 1° e 2° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3256;

  11. 11° Dei ricorsi intorno alla classificazione delle strade provinciali e comunali;

  12. 12° Dei ricorsi contro provvedimenti della pubblica amministrazione in merito ad opere di privato interesse, esistenti o che potessero occorrere, attorno alle strade nazionali, od alla costruzione o riparazione dei muri od altri sostegni attorno alle strade medesime;

  13. 13° Dei ricorsi contro i provvedimenti del prefetto e contro le deliberazioni in materia di apertura, ricostruzione, o manutenzione delle strade comunali e provinciali;

  14. 14° Dei ricorsi contro le deliberazioni in materia di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali e comunali;

  15. 15° Dei ricorsi contro provvedimenti ordinati dal prefetto a norma di quanto e' prescritto nell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici, relativi ad opere pubbliche delle provincie e dello Stato, eccettuati quelli indicati nella 2° parte della lettera b) dell'art. 70 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161;

  16. 16° Dei ricorsi contro le decisioni pronunziate dalle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale nei casi in cui le Giunte stesse esercitano giurisdizione anche nel merito;

  17. 17° Dei ricorsi relativi a tutte le controversie, che da qualsiasi legge generale o speciale siano deferite alla giurisdizione del Consiglio di Stato anche per il merito.

2. Nulla e' innovato, anche per le materie prevedute in queste articolo, alle disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza giudiziaria.

Art. 28 Art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840

1. Nelle materie in cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non ha competenza esclusiva ai sensi dell'articolo seguente, esso e' autorizzato a decidere di tutte le questioni pregiudiziali od incidentali relative a diritti la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale di sua competenza.

2. Su dette questioni pregiudiziali e incidentali, tuttavia, la efficacia della cosa giudicata rimane limitata alla questione principale decisa nel caso.

3. Restano sempre in esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria l'incidente di falso, e le questioni concernenti lo stato e la capacita' di privati individui, salvo che si tratti della capacita' a stare in giudizio.

Art. 29 Art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840

1. Sono attribuiti all'esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale:

  1. 1° I ricorsi relativi al rapporto d'impiego prodotti dagli impiegati dello Stato, degli enti od istituti pubblici sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dell'amministrazione centrale dello Stato o da agenti di ferrovie e tramvie concesse all'industria privata ai sensi dell'art. 15 del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, quando non si tratti di materia spettante alla giurisdizione della Corte dei conti o a quella di altri corpi o collegi speciali;

  2. 2° I ricorsi contro i provvedimenti che autorizzano o negano la fondazione di istituzioni pubbliche di beneficenza, o di istituzioni pubbliche di istruzione e di educazione, o che ne approvano o modificano gli statuti;

  3. 3° I ricorsi relativi al concentramento, al raggruppamento, alla fusione, alla trasformazione, alla costituzione in consorzio o alla federazione delle istituzioni pubbliche indicate nel numero precedente o ad esse equiparate a norma dell'art. 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

  4. 4° Le controversie tra lo Stato ed i suoi creditori riguardanti la interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico; nonche' le controversie indicate nell'art. 14 della legge 27 aprile 1885, n. 3048;

  5. 5° I ricorsi circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per lo Stato, per la provincia e per il comune, ai termini delle leggi vigenti in materia di sanita' pubblica;

  6. 6° I ricorsi in materia di spedalita' e di ricovero degli inabili al lavoro;

  7. 7° Le controversie relative alle spese per gli alienati previste dall'art. 7 (1° comma) della legge 14 febbraio 1904, numero 36;

  8. 8° I ricorsi contro il decreto del prefetto che, in seguito al reclamo di parte o d'ufficio, abbia provveduto per regolare o vietare l'esercizio d'industrie insalubri o pericolose ai termini degli articoli 32, 33 e 34 della legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 e dell'art. 68 della legge sanitaria, testo unico 1° agosto 1907, n. 636;

  9. 9° I ricorsi contro le decisioni delle Giunte provinciali amministrative emesse in materia di loro esclusiva giurisdizione.

2. I ricorsi previsti nei numeri 1, 6 e 7 del presente articolo sono ammessi soltanto per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge.

3. Su quelli previsti dai numeri 2, 3, 4, 5, 8 e 9, il Consiglio di Stato pronunzia anche in merito, salvo pei ricorsi di cui al n. 9 quanto e' disposto in contrario dal 2° comma dell'art. 22 del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Art. 30 Art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840

1. Nelle materie deferite alla esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato, questo conosce anche di tutte le questioni relative a diritti.

2. Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorita' giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronunzia di legittimita' dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonche' le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita' dei privati individui, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio e la risoluzione dell'incidente di falso.

Art. 31 Penultimo comma degli art. 22 e 23 del T. U. 17 agosto 1907, n. 638

1. Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non e' ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.

Art. 33 Art. 25 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; Art. 12. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840

1. Negli affari che a norma della presente legge, possono formare oggetto di ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, il Governo, avuto il parere della sezione competente, non puo' richiedere, in via amministrativa, lo esame del Consiglio di Stato in adunanza generale.

2. Col preventivo assenso scritto di coloro ai quali il provvedimento direttamente si riferisce, puo' invece provocare la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Ma, se essi si rifiutino, si intendera' che vi abbiano rinunziato.

Art. 34 Art. 26 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; Art. 12. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840

1. Quando la legge non prescrive altrimenti, il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non e' ammesso se non contro il provvedimento definitivo, emanato in sede amministrativa, sul ricorse presentato in via gerarchica, salva la facolta' dell'assegnazione di un breve termine per riprodurre all'autorita' gerarchica competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro provvedimenti non definitivi.

2. Tale ricorso non e' piu' ammesso quando, contro il provvedimento definitivo, siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa, secondo la legge vigente.7

3. Tuttavia quando il provvedimento si riferisce direttamente ad altri interessati, il ricorso al Re non puo' essere proposto se non siano decorsi i termini per impugnare il provvedimento stesso in sede giurisdizionale; ovvero quando nessuno degli interessati abbia dichiarato, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione del ricorso al Re, di fare oppossizione.7

4. In caso contrario il giudizio avra' luogo in sede giurisdizionale.

Capo II. Del procedimento dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Art. 35 Art. 27 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; Art. 12. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840

1. I ricorsi presentati al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sono sottoscritti dalle parti ricorrenti o da una di esse e firmati da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale.

2. Il ricorrente, che non abbia eletto, nel ricorso, domicilio in Roma, si intendera' averlo eletto, per gli atti e gli effetti del ricorso, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

Art. 36 Art. 28 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; Art. 12. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840

1. Fuori dei casi nei quali i termini siano fissati dalle leggi speciali, relative alla materia del ricorso, il termine per ricorrere al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e' di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, o dalla data in cui risulti che l'interessato ne ha avuta piena cognizione. Se il ricorrente ha dichiarato di accettare, a norma dell'art. 33, che l'affare sia proposto alla decisione del Consiglio di Stato, il termine e' di giorni trenta dalla data della dichiarazione.

2. Il ricorso e' diretto al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, e deve essere, nei termini suddetti, notificato tanto all'autorita' dalla quale e' emanato l'atto o il provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o il provvedimento direttamente si riferisce, salvo la possibilita' di rinnovare o integrare la notificazione, secondo le norme da stabilirsi col regolamento, nei casi di errore che dalla sezione sia ritenuto scusabile.

3. I termini per ricorrere e per controricorrere sono aumentati di 30 giorni, se le parti, o alcuna di esse, risiedono in altro Stato d'Europa, e di 90, se risiedono fuori d'Europa.

4. L'originale ricorso, con la prova delle eseguite notificazioni e coi documenti sui quali si fonda, deve essere dal ricorrente, entro 30 giorni successivi alle notificazioni medesime, depositato, insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria del Consiglio di Stato.

5. I termini ed i modi prescritti in quest'articolo per la notificazione ed il deposito del ricorso debbono osservarsi a pena di decadenza.6

Art. 37 Art. 29 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638

1. Nel termine di 30 giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso, l'autorita' e le parti, alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare memorie, fare istanze, produrre documenti, e anche un ricorso incidentale, con le stesse forme prescritte per il ricorso.

2. La notificazione del ricorso incidentale sara' fatta nei modi prescritti per il ricorso principale, presso il domicilio eletto, all'avvocato che ha firmato il ricorso stesso. L'originale del ricorso incidentale, con la prova delle eseguite notificazioni e coi documenti, deve essere depositato in segreteria nel termine di giorni 10.

3. Se colui che vuole produrre il ricorso incidentale risiede all'estero, il termine per la notificazione e' aumentato nella misura indicata al capoverso secondo dell'art. 36;

4. I termini e i modi prescritti nel presente articolo per la notificazione e il deposito del ricorso incidentale debbono osservarsi a pena di decadenza. Il ricorso incidentale non e' efficace, se venga prodotto dopo che siasi rinunziato al ricorso principale, o se questo venga dichiarato inammissibile, per essere stato proposto fuori termine.6

Art. 38 Art. 30 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638

1. Nei casi di urgenza, il presidente del Consiglio di Stato, puo' abbreviare i termini prescritti per il deposito del ricorso stesso, per la presentazione e il deposito del ricorso incidentale.

2. Per gravi motivi puo' anche prorogarli.

3. Nell'uno e nell'altro caso, dovra' essere abbreviato o prorogato, in eguale misura, il termine per la presentazione delle memorie e la produzione dei documenti relativi al ricorso principale e a quello incidentale.

Art. 40 Art. 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840

1. La fissazione dell'udienza per la discussione dei ricorsi, avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ha luogo secondo le norme analoghe stabilite per la discussione dei ricorsi avanti alla Corte di cassazione del Regno.14

Art. 41 Art. 33 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; Art. 8., penult. comma, e art. 11 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840

1. Nel giorno fissato per la discussione del ricorso, il consigliere incaricato fa, in udienza pubblica, la relazione dell'affare. Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un avvocato, questo puo' essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.

2. L'autorita' che ha emanato il provvedimento impugnato, puo' farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un commissario scelto fra i direttori od ispettori generali dei Ministeri o tra i primi referendari o referendari del Consiglio di Stato, che non siano addetti alla sezione.

3. La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e delle deliberazioni e la pronunziazione delle decisioni sono regolate dalle diposizioni del Codice di procedura civile.

4. Oltre i casi previsti in altre leggi, i ricorsi indicati al n. 6 dell'art. 27 e quelli indicati ai nn. 6 e 7 dell'art. 29 sono trattati e decisi in Camera di consiglio, sulle memorie delle parti.

Art. 42 Art. 34 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, Art. 62. del R. decreto 26 ottobre 1923, n. 2275

1. I ricorsi principali e incidentali, le memorie, gli atti e i documenti che si producono in sede giurisdizionale, sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo per gli affari da trattarsi in sede di giustizia amministrativa.

2. Gli originali delle decisioni e dei provvedimenti giurisdizionali di qualsivoglia natura emessi dal Consiglio di Stato sono esenti da bollo, ma le parti ricorrenti sono obbligate a pagare all'ufficio del registro, senza riguardo al numero dei fogli, una tassa di bollo di L. 40 per ciascun ricorso principale e di L. 18 per ciascuna domanda incidentale di sospensione, salvo rimborso a carico delle parti soccombenti che siano condannate alla rifusione delle spese. Le tasse suddette sono comprensive dell'addizionale.

3. La presentazione dei ricorsi principali, compresi quelli per revocazione, e delle domande di sospensione si ha per non eseguita se non sia accompagnata dalla bolletta di ricevuta della tassa, indicata nel comma precedente. In caso di inadempimento a tale prescrizione la sezione, cui sono stati rimessi i ricorsi, ne dichiara in Camera di consiglio la decadenza.

4. La tassa e' irripetibile anche in caso di rinunzia.

5. Gli atti indicati nel presente articolo non sono soggetti a tassa di registro.

Art. 43 Art. 35 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638

1. Le decisioni in sede giurisdizionale, salvo il disposto dell'art. 45, sono prese con l'intervento di sette votanti a maggioranza assoluta di voti.

2. Non possono prendere parte alle decisioni i consiglieri che avessero concorso a dar parere, nella sezione consultiva, sull'affare che forma oggetto di ricorso.

Art. 44 Art. 36 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; Art. 12. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840

1. Se la sezione, a cui e' stato rimesso il ricorso, riconosce che l'istruzione dell'affare e' incompleta, o che, i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, puo' richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti: ovvero ordinare all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

2. Nei giudizi di merito il Consiglio di Stato puo' inoltre ordinare qualunque altro mezzo istruttorio, nei modi determinati dal regolamento di procedura.

3. I provvedimenti istruttori preliminari alla discussione del ricorso, di cui al presente articolo, potranno essere disposti anche dal presidente della sezione, secondo le norme stabilite dal regolamento.