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Sez. 2, Sentenza n. 18652 del 09/06/2026 (Rv. 678281-03)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - IN GENERE | Revoca della rinuncia - Atto autonomo - Esclusione - Effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità da parte del rinunciante - Sussistenza - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 2026-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678281-03

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - IN GENERE

La revoca della rinuncia all'eredità, di cui all'art. 525 c.c., non costituisce, anche sotto il profilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì l'effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità medesima da parte del rinunciante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontro della validità ed operatività di tale successiva accettazione, sia essa espressa o tacita.

Cod. Civ. art. 474, Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 525, Cod. Civ. art.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)