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Sez. L, Sentenza n. 1253 del 21/01/2005 (Rv. 580117 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Rendita vitalizia - Scomparsa del beneficiario - Dichiarazione ai sensi dell'art. 48 cod. civ. - Conseguenze - Obbligo dell'INAIL di pagamento della rendita - Sospensione - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580117-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE

L'obbligo dell'INAIL di pagamento della rendita vitalizia non rimane sospeso in caso di scomparsa del beneficiario atteso che la dichiarazione di scomparsa, ai sensi degli artt. 48 e ss. cod. civ., determina solo la quiescenza dei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso, e la necessità di conservazione del suo patrimonio, a cui provvede il curatore all'uopo nominato; non vi è immissione, neppure temporanea, degli eredi nel possesso dei beni, come si prevede per il caso di assenza, né liberazione o sospensione delle obbligazioni, anche strettamente personali, assunte da terzi verso lo scomparso, né assume alcun rilievo la questione della trasmissibilità del diritto agli eredi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)