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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 29 del 2007

Decisione
decisa il 2007-01-24, depositata il 2007-02-06
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:29
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 31003

  • Processo penale
  • Procedimento davanti al giudice di pace
  • Disposizioni sulla competenza penale
  • Omessa descrizione della fattispecie e mancata indicazione dei parametri costituzionali
  • Questione carente di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza
  • Insufficienza del mero rinvio alle richieste della difesa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Invero, l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale ed è, altresì, totalmente carente di motivazione tanto in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione, entrambe dedotte in modo puramente assertivo e senza che risultino neppure indicati i parametri costituzionali che si pretendono violati. Né le anzidette lacune possono essere colmate con il semplice rinvio alle eccezioni o richieste formulate da una delle parti - nella specie, il difensore dell'imputato - giacché il giudice che solleva questione incidentale di legittimità costituzionale ha l'onere di rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma, con motivazione autosufficiente. - In relazione alla necessità di una motivazione autosufficiente, v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 164/2006; n. 312 e n. 423/2005.

Norme impugnate

  • art. 20 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
  • art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 20 e 35 del decreto legislativo del 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 31 ottobre 2005 dal Giudice di pace di Sassari nel procedimento penale a carico di C.A.L., iscritta al n. 222 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 2006. Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Giudice di pace di Sassari ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468); che il rimettente – preso atto della richiesta in tal senso formulata dal difensore dell'imputato in una «memoria esplicativa», acquisita in udienza – si limita ad affermare che ricorrono nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e che l'eccezione sollevata dal difensore «riguarda norme rilevanti per la decisione finale del … procedimento» a quo.
punto 2
Considerato che l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale ed è, altresì, totalmente carente di motivazione tanto in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione, entrambe dedotte in modo puramente assertivo e senza che risultino neppure indicati i parametri costituzionali che si pretendono violati; che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non può valere a colmare le anzidette lacune il semplice rinvio alle eccezioni o richieste formulate da una delle parti – nella specie, il difensore dell'imputato – giacché il giudice che solleva questione incidentale di legittimità costituzionale ha l'onere di rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma, con motivazione autosufficiente (ex plurimis, ordinanze n. 164 del 2006; n. 312 e n. 423 del 2005); che la questione deve essere pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata dal Giudice di pace di Sassari con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Giovanni Maria FLICK, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2007. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

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