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Sez. 5, Sentenza n. 19872 del 14/11/2012 (Rv. 625085 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Classamento - Accertamento incidentale del giudice tributario - Esclusione - Contraddittorio con l'Agenzia del Territorio - Necessità.
Stato
decisa il 2012-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625085-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

Il giudice tributario, che sia stato investito della domanda di rimborso dell'ICI da parte del contribuente, non può accertare se il classamento dell'immobile sia corretto, in quanto il classamento è, rispetto alla pretesa tributaria, l'atto presupposto, e in ragione del carattere impugnatorio del processo tributario, il quale è circoscritto agli atti che scandiscono le varie fasi del rapporto d'imposta, legittimata a contraddire in merito all'impugnativa dell'atto presupposto può essere solo l'Agenzia del Territorio, non il Comune.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9, Decreto Legge 01/10/2007 num. 159 art. 42, Decreto Legge 30/12/2008 num. 207 art. 23, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Legge 29/11/2007 num. 223, Legge 27/02/2009 num. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)