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Sez. L - , Sentenza n. 21166 del 07/08/2019 (Rv. 654997 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - TRATTAMENTO ECONOMICO | Dirigenti - Retribuzione accessoria - Determinazione - Atto negoziale datoriale - Insufficienza - Conformità alla legge ed alla contrattazione collettiva - Necessità - Inadempimento della P.A. per mancata attivazione della negoziazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654997-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - TRATTAMENTO ECONOMICO

In tema di dirigenza pubblica, ai fini della determinazione della retribuzione accessoria, l'attribuzione di un determinato trattamento economico mediante l'adozione, ad opera della P.A., di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore, giacché la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, né può ritenersi configurabile una responsabilità per inadempimento dell'Amministrazione nei confronti del dipendente per non essere pervenuta alla conclusione del contratto collettivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che attraverso la retribuzione di risultato aveva remunerato un vicesegretario comunale per l'attività di rogito, svolta in sostituzione del segretario comunale, ancorché non ricorressero i presupposti di cui all'art. 29 del c.c.n.l. 23 dicembre 1999, comparto Regioni-Enti locali, Area della dirigenza 1998-2001).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 24 CORTE COST., Contr. Coll. 23/12/1999

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)