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Sez. 3, Sentenza n. 1992 del 21/07/1962 (Rv. 253125 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PATTI AGGIUNTI AL DOCUMENTO - PATTI CONTRARI - NOZIONE DI DOCUMENTO - SCRITTURA CON CONTENUTO - CONTRATTUALE - ATTO UNILATERALE - ESTRATTO CONTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1962-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253125-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PATTI AGGIUNTI AL DOCUMENTO - PATTI CONTRARI - NOZIONE DI DOCUMENTO - SCRITTURA CON CONTENUTO - CONTRATTUALE - ATTO UNILATERALE - ESTRATTO CONTO - IRRILEVANZA.*

L'espressione 'documentò, usata negli artt 2722 e 2723 cod civ, deve essere intesa nel senso di atto scritto che abbia un contenuto convenzionale, con il quale contrasti il patto aggiunto o contrario, che si vuole provare; onde, ai fini dell'applicabilita delle citate Disposizioni, non puo considerarsi documento (nella specie, estratto-conto) la scrittura proveniente da una sola parte e contenente un atto unilaterale, non avente carattere vincolante anche per la parte cui e diretta. (V 943/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2723

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)