Sez. 3, Sentenza n. 1840 del 10/01/1983 Ud. (dep. 03/03/1983) Rv. 157734 - 01
EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - REATO PERMANENTE - LOTTIZZAZIONE ATTUATA ATTRAVERSO ATTIVITÀ NEGOZIALE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - ULTIMO ATTO DI ALIENAZIONE - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA DA TALE ATTO.*
EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - REATO PERMANENTE - LOTTIZZAZIONE ATTUATA ATTRAVERSO ATTIVITÀ NEGOZIALE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - ULTIMO ATTO DI ALIENAZIONE - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA DA TALE ATTO.*
Data la struttura unitaria del reato di lottizzazione abusiva il termine prescrizionale decorre per esso dalla cessazione della permanenza. Pertanto, nel caso di frazionamento di un fondo a scopo edificatorio attuato attraverso un'attività esclusivamente negoziale la cessazione della permanenza coincide con l'ultimo atto di alienazione dell'area frazionata. (per la coincidenza della cessazione della permanenza con l'ultimazione definitiva dell'opera in caso di frazionamento del fondo non attuato esclusivamente attraverso attività negoziale, 145995; V., inoltre, 149874, secondo cui la consumazione prescinde dal compimento di opere materiali di frazionamento).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)