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Sez. 3, Ordinanza n. 18654 del 06/11/2014 Ud. (dep. 06/05/2015) Rv. 263739 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Omesso versamento di ritenute previdenziali - Questione di costituzionalità per presunta violazione dell'art. 3 Cost. - Disparità di trattamento con il reato di cui all'art. 10 - Bis, D. Lgs. n. 74 del 2000 - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263739-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo bis del D.L. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede, a differenza dell'art. 10 bis del D. Lgs. n. 74 del 2000, alcuna soglia di punibilità ai fini dell'applicazione della sanzione penale, in quanto l'eterogeneità delle norme in comparazione - diverse per oggetto, condotta e struttura - giustifica la modulazione di interventi sanzionatori ispirati a scelte punitive differenziate, rimesse alla esclusiva autonomia del legislatore.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 com. 1 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)