Sez. L - , Sentenza n. 4870 del 24/02/2020 (Rv. 656933 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Cessione di ramo di azienda - Cessione del contratto ex art. 1406 c.c. - Consenso tacito del lavoratore - Configurabilità - Accertamento di fatto - Conseguenze - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
La nullità della cessione di ramo d'azienda, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2112 c.c., non esclude che sia configurabile la cessione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1406 c.c., laddove – con accertamento di fatto che, ove immune da vizi logici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità – risulti che il lavoratore abbia manifestato tacitamente il proprio consenso mediante comportamenti concludenti. (Nella specie, la prosecuzione del rapporto con la società cessionaria per oltre nove anni, senza alcuna contestazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 1406
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)