Sez. U, Sentenza n. 3480 del 09/11/1974 (Rv. 371984 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA - ORDINAMENTO: FACOLTA, DIPARTIMENTI, ISTITUTI - UNIVERSITA LIBERE - PERSONA GIURIDICA PUBBLICA - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - SUSSISTENZA.*
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA - ORDINAMENTO: FACOLTA, DIPARTIMENTI, ISTITUTI - UNIVERSITA LIBERE - PERSONA GIURIDICA PUBBLICA - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - SUSSISTENZA.*
Le universita libere regolate dall'ordinamento dell'istruzione superiore (nella specie l'universita internazionale di studi sociali pro deo istituita con DPR 5 maggio 1966 n 436 modificato con DPR 31 maggio 1967 n 482) hanno personalita giuridica pubblica, e pubblico e il rapporto di dipendenza dei suoi docenti. (su tale premessa le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia insorta tra detta libera universita ed un insegnante presso la medesima).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 33 com. 3, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 31/08/1933 num. 1592 CORTE COST., DPR 05/05/1966 num. 436, DPR 31/05/1967 num. 482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)