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Sez. 1, Sentenza n. 4018 del 04/07/1985 (Rv. 441540 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - SOCIETÀ CON SEDE ALL'ESTERO E PRIVA IN ITALIA DI UNO STABILIMENTO O DI UN RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO A STARE IN GIUDIZIO - DISCIPLINA EX ART. 18, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441540-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - SOCIETÀ CON SEDE ALL'ESTERO E PRIVA IN ITALIA DI UNO STABILIMENTO O DI UN RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO A STARE IN GIUDIZIO - DISCIPLINA EX ART. 18, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Quando non sia possibile individuare il foro generale della persona giuridica in Italia, secondo i criteri stabiliti dall'art. 19 cod. proc. civ., trattandosi di causa promossa contro società con Sede all'estero e priva in Italia di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, trova applicazione analogica quanto disposto dall'art. 18 secondo comma cod. proc. civ., in tema di foro generale delle persone fisiche, con conseguente Competenza territoriale del giudice del luogo in cui risiede l'attore. (V 2134/74, mass n 370467).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)