Sez. 1, Sentenza n. 6056 del 05/07/1997 (Rv. 505744 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE | Collaboratore familiare di impresa familiare - Sanzione ex art. 46 d.P.R. n. 600/73 - Applicabilità - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE
Il collaboratore familiare, che non dichiari in tutto od in parte la quota di reddito della impresa familiare a lui imputabile, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 per la omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o per la incompletezza o infedeltà della stessa, senza che possa addurre di non aver percepito il reddito non denunciato o di aver denunciato un reddito inferiore perché ignaro dell'esistenza del maggior reddito accertato dall'amministrazione finanziaria a carico dell'impresa familiare. Nè tale regime sanzionatorio si pone in contrasto con l'art. 3 della Cost., assoggettando allo stesso trattamento soggetti che si trovano in una situazione differente: il titolare dell'impresa, che non può non conoscere il reddito effettivo, ed il collaboratore familiare che, perché estraneo alla gestione, potrebbe ignorarlo, dato che quest'ultimo ha invece poteri di indirizzo e di controllo che gli permettono di verificare quale sia nel periodo di imposta il reddito effettivamente conseguito.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 46 CORTE COST., Cod. Civ. art. 230 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)