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Sez. U, Sentenza n. 4304 del 20/07/1979 (Rv. 400823 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DISTINZIONE TRA DIRITTI SOGGETTIVI ED INTERESSI LEGITTIMI - IRRILEVANZA - ERRORE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO CIRCA LA CONFIGURABILITA DELL'UNA ANZICHE DELL'ALTRA SITUAZIONE SOGGETTIVA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400823-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DISTINZIONE TRA DIRITTI SOGGETTIVI ED INTERESSI LEGITTIMI - IRRILEVANZA - ERRORE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO CIRCA LA CONFIGURABILITA DELL'UNA ANZICHE DELL'ALTRA SITUAZIONE SOGGETTIVA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Nelle controversie inerenti al rapporto di impiego pubblico, rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e irrilevante, ai fini della giurisdizione, la distinzione fra diritti soggettivi e interessi legittimi e quindi e irrilevante l'errore in cui possa essere incorso il giudice amministrativo nel ritenere la configurabilita dell'una piuttosto che dell'altra situazione soggettiva, in quanto tale errore si esaurisce in un errore di merito non sindacabile, come tale, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)