Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (terza sezione) del 20 giugno 1985, causa 141/84
Epigrafe
Sentenza della Corte (terza sezione)
20 giugno 1985
Nella causa 141/84,
Henri de Compte, dipendente del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, 10, avenue Guillaume, col proc. aw. Gaston Vogel, del foro di Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dal sig. H. J. Opitz, segretario generale, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Peter, capo della divisione questioni giuridiche e amministrative e dall'aw. R. Andersen, del foro di Bruxelles, avenue Montjoie 214, 1180 Bruxelles, e con domicilio eletto presso il segretariato generale del Parlamento europeo, plateau du Kirchberg, Lussemburgo,
convenuto,
avente ad oggetto, in primo luogo, una domanda diretta all'annullamento della decisione 24 maggio 1984, con cui il presidente del Parlamento ha irrogato al sig. de Compte la sanzione della retrocessione dal grado A3 al grado A7, 6o scatto, e, in secondo luogo, ad ottenere che la Corte dia atto al ricorrente che egli si riserva il diritto di presentare una domanda di risarcimento danni in relazione al pregiudizio subito a seguito di tale decisione,
LA CORTE (terza sezione),
composta dai signori C. Kakouris, presidente di sezione, U. Everling e Y. Galmot, giudici,
avvocato generale : P. VerLoren van Themaat
cancelliere: D. Louterman, amministratore
sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 15 maggio 1985,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › (Parte « In fatto » non riprodotta) › In diritto
punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 4 giugno 1984, il sig. Henri de Compte, dipendente del Parlamento europeo, ha proposto a questa Corte un ricorso contro il Parlamento europeo diretto all'annullamento della sanzione disciplinare della retrocessione irrogatagli, alla reintegrazione, con effetto retroattivo, nella pienezza dei suoi diritti e ad ottenere che la Corte gli dia atto che egli si riserva il diritto di intentare un'azione di risarcimento danni.
punto 2
II 14 gennaio 1983, il presidente del Parlamento europeo informava il sig. de Compte, all'epoca dipendente di grado A3 con le mansioni di contabile del Parlamento europeo, dell'esistenza di talune circostanze di natura tale da provocare l'avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Il 28 gennaio 1983, si procedeva all'audizione preliminare dell'interessato, in conformità all'art. 87 dello statuto del personale delle Comunità europee, da parte del direttore generale dell'amministrazione, del personale e delle finanze del Parlamento europeo.
punto 3
II 13 aprile 1983, il presidente del Parlamento, in applicazione dell'art. 87, 2o comma, dello statuto, sottoponeva al presidente della commissione di disciplina un rapporto sugli addebiti formulati nei confronti del ricorrente. La commissione di disciplina si riuniva a più riprese nel periodo che va dal 2 giugno 1983 al 10 febbraio 1984. A tale ultima data, esso proponeva, con tre voti contro due, di infliggere al sig. de Compte la sanzione della censura, mentre i due membri della commissione di disciplina contrari a tale sanzione si pronunciavano per il puro e semplice proscioglimento del dipendente incolpato.
punto 4
II 16 marzo 1984, il presidente del Parlamento europeo, autorità che ha il potere di nomina, decideva di irrogare al ricorrente la sanzione della destituzione senza riduzione o soppressione del diritto a pensione, con una decisione con cui venivano mossi a carico del ricorrente sei addebiti relativi a varie irregolarità che quest'ultimo avrebbe commesso nell'ambito della sua gestione contabile.
punto 5
II 21 marzo 1984, il ricorrente presentava al presidente del Parlamento un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, diretto contro la decisione di destituzione del 16 marzo 1984. Tale reclamo veniva integrato da un reclamo aggiuntivo, in data 11 aprile 1984, fondato essenzialmente sulla circostanza che, il 10 aprile 1984, il Parlamento europeo aveva concesso al sig. de Compte lo scarico per l'esercizio 1981, ossia l'esercizio nel corso del quale sarebbero stati commessi i fatti addebitati al ricorrente.
punto 6
II 24 maggio 1984, il presidente del Parlamento europeo, in risposta al reclamo e al reclamo aggiuntivo presentatigli, decideva di trasformare la sanzione della destituzione in quella della retrocessione al grado A7, 6o scatto. Tale decisione era motivata con riferimento alla motivazione addotta a sostegno della sanzione iniziale della destituzione.
punto 7
II 4 giugno 1984, il sig. de Compte ha presentato nel contempo:
un reclamo presso il presidente del Parlamento europeo, diretto contro tale nuova decisione del 24 maggio 1984;
il presente ricorso sostanzialmente inteso all'annullamento della precitata decisione di retrocessione di grado in data 24 maggio 1984;
una domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione di detta decisione sino alla pronunzia della sentenza della Corte nel merito del presente ricorso.
punto 8
Con ordinanza 3 luglio 1984, il presidente della terza sezione, delegato dal presidente della Corte, ha disposto la sospensione dell'esecuzione della decisione 24 maggio 1984 sino alla pronunzia della presente sentenza.
punto 9
Con decisione 4 luglio 1984, il presidente del Parlamento europeo ha respinto il reclamo presentato il 4 giugno dal ricorrente.
SENTENZA › (Parte « In fatto » non riprodotta) › In diritto › Sulle conclusioni dirette all'annullamento della decisione 24 maggio 1984 con cui è stata irrogata la sanzione della retrocessione
punto 10
Avverso tale decisione, il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, sei mezzi di legittimità formale, relativi alla regolarità del procedimento disciplinare :
il procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti sarebbe stato irricevibile per violazione della regola ne bis in idem, sancita dall'art. 86 dello statuto, che vieta di intentare due procedimenti disciplinari in relazione ad una stessa fattispecie;
l'audizione preliminare contemplata dall'art. 87 dello statuto sarebbe stata effettuata da un funzionario incompetente;
i documenti inviati dal ricorrente a tale funzionario, in occasione dell'audizione preliminare, non sarebbero mai stati trasmessi, in violazione del principio del contraddittorio alla commissione di disciplina;
l'audizione dei tre testi sentiti dalla commissione di disciplina sarebbe avvenuta senza la presenza del ricorrente e senza che egli ne fosse informato, in violazione ancora del principio del contraddittorio;
questo stesso principio sarebbe stato nuovamente violato dal rifiuto, da parte della commissione di disciplina, di sentire i testimoni indicati dal ricorrente o dal suo difensore;
infine, la commissione di disciplina ha ingiustamente rifiutato di sospendere i propri lavori in attesa dell'esito dell'inchiesta amministrativa contemporaneamente condotta all'epoca dalla commissione per il controllo del bilancio del Parlamento europeo.
punto 11
In secondo luogo, il ricorrente ha fatto valere, a sostegno delle sue conclusioni, quattro mezzi di legittimità sostanziale relativi al merito della decisione impugnata:
la decisione 24 maggio 1984 sarebbe viziata da insufficienza di motivazione;
lo scarico accordato dal Parlamento europeo al ricorrente priverebbe la sanzione disciplinare di qualsiasi fondamento giuridico;
i sei addebiti mossi al ricorrente si baserebbero su fatti inesatti o erroneamente interpretati;
infine, esisterebbe una sproporzione manifesta fra l'entità della sanzione inflitta e la gravità delle mancanze contestate, anche supponendole provate.
punto 12
La Corte ha reso noto alle parti di ritenere preferibile, a causa della complessità della controversia, pronunciarsi innanzitutto sulla regolarità della procedura seguita dinanzi alla commissione di disciplina. Per quanto concerne i mezzi dedotti al riguardo, va in primo luogo esaminato il mezzo fondato sulla violazione del principio del contraddittorio a seguito dell'audizione dei tre testi sentiti dalla commissione di disciplina senza la presenza del ricorrente o del suo difensore.
punto 13
II ricorrente sostiene, a questo proposito, che il principio del contraddittorio e del rispetto del diritto alla difesa è stato violato per il fatto che l'audizione dei tre testi sentiti dalla commissione di disciplina è avvenuta senza la sua presenza e senza che egli sia stato informato verbalmente o per iscritto della data in cui essa avrebbe avuto luogo. Orbene, l'audizione di detti tre testi avrebbe riguardato appunto la parte essenziale dei fatti contestati al ricorrente e quest'ultimo, se fosse stato presente, avrebbe potuto correggere un numero rilevante di affermazioni erronee o incomple
punto 14
II Parlamento europeo non controbatte tale asserzione ma fa rilevare che le tre audizioni sono state registrate dalla commissione di disciplina e hanno formato oggetto di un verbale la cui formulazione è stata approvata dai testimoni. Tali documenti, dopo l'eventuale traduzione, sono stati inviati al ricorrente o al suo difensore. Pertanto, il ricorrente sarebbe stato in grado, prima che la commissione di disciplina terminasse i propri lavori, di prendere conoscenza di tutte le audizioni registrate e di esporre il proprio punto di vista sulle affermazioni eventualmente espresse nei suoi confronti, in conformità al carattere in contraddittorio del procedimento disciplinare.
punto 15
Occorre ricordare che, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 11 luglio 1968 (causa 35/67, Van Eick/Commissione, Race. pag. 435), la commissione di disciplina, benché in base alle attribuzioni conferitele dall'allegato IX dello statuto, sia un organo consultivo dell'autorità che ha il potere di nomina, deve cionondimeno, nell'esercizio delle sue attribuzioni, rispettare i principi fondamentali cui s'ispira il diritto processuale.
punto 16
Fra questi principi fondamentali figura quello del contraddittorio che costituisce la garanzia del rispetto del diritto alla difesa e che viene d'altronde espressamente menzionato dall'art. 6, dell'allegato IX, dello statuto, a norma del quale:
« La commissione di disciplina, ove non si ritenga sufficientemente informata sui fatti contestati all'interessato, o sulle circostanze nelle quali tali fatti sono stati commessi, può ordinare un'inchiesta in contraddittorio ( ... ) ».
punto 17
Ora, da una regola comune alla maggior parte degli ordinamenti giuridici degli Stati membri risulta che il rispetto del principio del contraddittorio, nell'ambito di un'inchiesta come quella di cui all'art. 6 del precitato allegato IX, richiede che il dipendente incolpato, o il suo difensore, sia messo in grado di assistere alle audizioni di testi che vengono effettuate e di rivolgere a questi ultimi le domande che gli sembrino utili a sua difesa.
punto 18
Decidendo diversamente e privando il dipendente incolpato della possibilità di rivolgere domande ai testi, direttamente o per il tramite del suo difensore, si porrebbe l'interessato in una posizione di disparità nei confronti dei rappresentanti dell'amministrazione facenti parte della commissione di disciplina a cui viene offerta tale possibilità. Inoltre, il dialogo che deve potersi instaurare dinanzi ad una commissione di disciplina tra un teste e il dipendente incolpato non ha la stessa portata di una semplice risposta scritta del dipendente stesso al processo verbale di un'audizione. Infatti, il controintcrrogatorio immediato del teste è talora tale da mettere in luce fatti nuovi e può altresì condurre il teste a precisare o a rettificare esso stesso una deposizione insufficiente o erronea. Esso è quindi in grado di produrre, agli occhi dei membri della commissione di disciplina, un'impressione molto diversa da quella che provocherebbe la semplice lettura di un documento scritto proveniente dal dipendente incolpato.
punto 19
Ne risulta che l'espressione « inchiesta in contraddittorio », utilizzata dall'art. 6 del summenzionato allegato IX, va interpretata nel senso che, quando la commissione di disciplina decide di procedere all'audizione di testi, il dipendente incolpato, o il suo difensore, dev'essere messo in grado di assistere a tali audizioni e di rivolgere quesiti ai testi.
punto 20
Di conseguenza, la circostanza per cui il ricorrente avrebbe avuto la possibilità, prima che la commissione terminasse i propri lavori, di prendere conoscenza della trascrizione delle audizioni di testi effettuate nel caso di specie, e di esporre il proprio punto di vista sulle affermazioni eventualmente espresse nei suoi confronti non era tale, da sola, da garantire il rispetto del principio del contraddittorio.
punto 21
Stando così le cose, e senza che occorra esaminare gli altri mezzi fatti valere a sostegno delle suddette conclusioni del ricorrente, va riconosciuto che la procedura seguita dalla commissione di disciplina è inficiata da un vizio sostanziale e, di conseguenza, va annullata la decisione del Parlamento europeo del 24 maggio 1984, con cui è stata irrogata al ricorrente la sanzione della retrocessione, adottata alla luce del parere così espresso.
SENTENZA › (Parte « In fatto » non riprodotta) › In diritto › Sulle conclusioni dirette alla reintegrazione retroattiva del ricorrente nella pienezza dei propri diritti
punto 22
In forza dell'art. 176 del trattato, l'istituzione da cui emana l'atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa. La Corte non può, senza travalicare la propria competenza, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie ai fini dell'esecuzione delle proprie sentenze. Di conseguenza, domande del genere sono irricevibili.
SENTENZA › (Parte « In fatto » non riprodotta) › In diritto › Sulle conclusioni dirette ad ottenere che la Corte dia atto al ricorrente che egli si riserva il diritto di intentare un'azione di risarcimento contro il Parlamento europeo
punto 23
Nessuna norma del trattato o del regolamento di procedura consente alla Corte di dare atto ad una parte di un'intenzione da essa manifestata di presentare eventualmente un ricorso contro un'istituzione comunitaria. Stando così le cose, tali conclusioni vanno respinte in quanto irricevibili.
SENTENZA › (Parte « In fatto » non riprodotta) › In diritto › Sulle conclusioni dirette ad ottenere che la Corte dia atto al ricorrente che egli si riserva il diritto di intentare un'azione di risarcimento contro il Parlamento europeo › Sulle spese
punto 24
Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Essendo rimasto soccombente nella parte essenziale dei suoi mezzi, il convenuto va condannato alle spese, ivi comprese quelle del procedimento d'urgenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (terza sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione 24 maggio 1984, con cui il presidente del Parlamento europeo ha irrogato al sig. de Compte la sanzione della retrocessione dal grado A3 al grado A7, 6o scatto, è annullata.
2) Per il resto, le conclusioni del ricorso sono respinte.
3) Il convenuto è condannato alle spese, ivi comprese quelle del procedimento d'urgenza.
Firme
Kakouris
Everling
Galmot
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 20 giugno 1985.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della terza sezione
C. Kakouris