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Sez. 1, Sentenza n. 1268 del 26/04/1968 (Rv. 332804 - 01)

FALLIMENTO - VENDITA - CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO - OPPONIBILITA DEL PATTO - CONDIZIONI - FORMA SCRITTA - DATA - PROVA PER TESTI O PER PRESUNZIONI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332804-01

FALLIMENTO - VENDITA - CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO - OPPONIBILITA DEL PATTO - CONDIZIONI - FORMA SCRITTA - DATA - PROVA PER TESTI O PER PRESUNZIONI - INAMMISSIBILITA.*

Ove la legge richieda l'atto scritto - sia esso ad substantiam ovvero ad probationem - la data della scrittura privata non autenticata non e certa rispetto al fallimento, se non dal giorno in cui si e verificato uno dei fatti previsti dall'art. 2704 cod.civ.. poiche l'art. 1524 cod.civ. richiede, per l'opponibilita ai terzi, che la riserva di proprieta sia fatta per iscritto e la norma e richiamata dall'art 45 della l fall in materia di Atti opponibili al fallimento, consegue che, dovendosi applicare l'art. 2704 cod.civ., la data della scrittura nei confronti dei terzi non puo essere fornita ne a mezzo di testimoni, ne per presunzioni. (V. 2239-65 2664-63 1760-63 711-52).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1524, Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)