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Sez. L, Sentenza n. 4264 del 20/07/1982 (Rv. 422239 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA - CHIAMATA DI UN TERZO IN CAUSA - PARTE ISTANTE - CONDANNA DI QUEST'ULTIMA IN FAVORE DEL TERZO - CONDIZIONI - SOCCOMBENZE NEI CONFRONTI DELL'INTERVENUTO OVVERO DELLA CONTROPARTE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422239-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA - CHIAMATA DI UN TERZO IN CAUSA - PARTE ISTANTE - CONDANNA DI QUEST'ULTIMA IN FAVORE DEL TERZO - CONDIZIONI - SOCCOMBENZE NEI CONFRONTI DELL'INTERVENUTO OVVERO DELLA CONTROPARTE - NECESSITÀ.*

La pronuncia sulle spese, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ. è accessoria rispetto a quella principale contenuta nella sentenza e presuppone, necessariamente, che, riguardo a quest'ultima, vi sia stata soccombenza della parte condannata alle spese. Non può pertanto essere condannata al pagamento delle spese processuali a favore del terzo chiamato in causa la parte che, seppure abbia provocato l'intervento di quest'ultimo, non sia rimasta soccombente né nei confronti dell'intervenuto né nei confronti della controparte.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)