Sez. 1, Sentenza n. 7679 del 06/09/1994 (Rv. 487850 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Notificazione al procuratore costituito presso il domicilio eletto - Destinatario dell'atto - Identificazione della mera indicazione erronea del nome di battesimo - Notificazione - Nullità - Configurabilità - Costituzione in giudizio dell'intimato o rinnovazione della notificazione - Sanatoria "ex tunc" della stessa - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
La notificazione dell'impugnazione al procuratore costituito presso il domicilio eletto, qualora l'identificazione del destinatario dell'atto non venga impedita dalla mera indicazione erronea del nome di battesimo di questi, è nulla e non radicalmente inesistente, con la conseguenza che la nullità è suscettibile di sanatoria "ex tunc" per effetto di costituzione in giudizio dell'intimato o di rinnovazione della notificazione da disporsi ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)