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Sez. 5, Sentenza n. 7937 del 18/04/1985 Ud. (dep. 10/09/1985) Rv. 170336 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - RAPPORTO SOTTOSTANTE AL TITOLO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA SUSSISTENZA DEL REATO - FATTISPECIE: GARANZIA.*
Stato
decisa il 1985-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170336-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - RAPPORTO SOTTOSTANTE AL TITOLO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA SUSSISTENZA DEL REATO - FATTISPECIE: GARANZIA.*

In tema di emissione di assegno a vuoto, la prospettazione di un rapporto sottostante al titolo (nella specie garanzia) può formare oggetto di valutazione nei rapporti obbligatori tra traente e beneficiario in relazione alle particolari caratteristiche delle obbligazioni riferibili all'emissione del titolo di credito, ma non può in nessun caso né condizionarne la funzione, né incidere sui riflessi penali correlati al difetto di provvista presso il trattario. (Conf mass n 167611; (Conf mass n 167408; (Conf mass n 166412; (Conf mass n 163123 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)