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Sez. 2, Sentenza n. 12631 del 17/06/2016 (Rv. 640091 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE | Cessione di cubatura - Forma scritta - Necessità "ad substantiam" - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640091-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE

L'accordo preliminare di cessione di cubatura non necessita della forma scritta "ad substantiam", poiché esso non ha effetto traslativo, ma solo obbligatorio, impegnando il proprietario cedente a consentire che la cubatura spettantegli in base agli strumenti urbanistici sia attribuita dalla P.A. al cessionario, proprietario di un fondo compreso nella medesima zona urbanistica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)