Sez. U, Sentenza n. 7098 del 29/03/2011 (Rv. 616534 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Legato in sostituzione di legittima - Rinunzia da parte del legittimario - Mancanza - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze - Eccezione sollevata per la prima volta nell'atto di appello - Tempestività.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
La mancanza della rinunzia al legato in sostituzione di legittima, da parte del legittimario che agisce in riduzione ai sensi dell' art. 564 cod. civ., è rilevabile di ufficio, senza necessità di eccezione della controparte; ne consegue che, è tempestiva la relativa eccezione sollevata per la prima volta nell'atto di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 551, Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Civ. art. 649, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)