Sez. L, Sentenza n. 5049 del 24/11/1989 (Rv. 464321 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE FISSA MENSILE - IMPORTO GIORNALIERO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - CLAUSOLE COLLETTIVE PREVEDENTI COME DIVISORE IL NUMERO TRENTA - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE FISSA MENSILE - IMPORTO GIORNALIERO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - CLAUSOLE COLLETTIVE PREVEDENTI COME DIVISORE IL NUMERO TRENTA - LEGITTIMITÀ.*
Con riguardo all'individuazione dell'importo giornaliero della retribuzione fissa mensile del lavoratore subordinato, al fine della successiva Determinazione della retribuzione oraria e della base per il computo della maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario, le clausole della contrattazione collettiva che adottino come divisore il numero trenta, con il conseguente riferimento a tutti i giorni della settimana, incluso quello di riposo, (come gli artt. 6, 15, e 17 del C.C.n.L. degli autoferrotranvieri ed internavigatori del 23 luglio 1976) sono legittime, perché né l'art. 36 della Costituzione, né norme di legge ordinaria, né, in particolare le Disposizioni del R.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2238 e della legge 14 febbraio 1958 n. 138 sul personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, vietano alle parti di riferire la suddetta retribuzione fissa mensile anche ai giorni destinati a riposo periodico. (Conf 2260/88, mass n 458069).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Legge 14/02/1958 num. 138, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 6, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 15, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)