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Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali

Testo in vigore al

Art. 8

1. I contributi previsti dall'articolo precedente sono ripartiti:

  1. a) tra i Comuni, per meta' in proporzione al numero degli alunni iscritti alle scuole statali elementari e medie esistenti nel territorio di ciascun Comune ed ai cui servizi siano tenuti a provvedere i Comuni; per meta' in proporzione al numero degli abitanti residenti in ciascun Comune in eta' compresa tra il sesto anno ed il quattordicesimo anno compiuti;

  2. b) tra le Provincie, per tre quarti in proporzione al numero degli alunni iscritti alle scuole statali dell'ordine medio esistenti nel territorio di ciascuna Provincia ed ai cui servizi siano tenute a provvedere le Provincie; per un quarto in proporzione della popolazione residente in ciascuna Provincia.

2. Ai soli effetti del riparto dei contributi ai Comuni, gli iscritti alle scuole elementari statali dei territori montani e delle piccole isole, determinati ai sensi dello articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dall'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, nelle classi che hanno meno di 15 iscritti, si considerano essere almeno in numero di 15 per ogni classe.

3. Per il primo quadriennio di applicazione della presente legge, nella ripartizione dei contributi previsti dal precedente articolo si fa riferimento:

  1. 1) per quanto riguarda gli alunni, al numero degli iscritti alle scuole statali alla data del 31 dicembre 1959, in base agli accertamenti del Ministero della pubblica istruzione;

  2. 2) per quanto riguarda la popolazione, ai dati del censimento ufficiale 1951 pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.

4. A partire dal 1 luglio 1963 la ripartizione dei contributi verra' fatta:

  1. 1) per quanto riguarda gli alunni, con riferimento al numero degli iscritti, accertato dal Ministero della pubblica istruzione di triennio in triennio, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'inizio di ogni triennio, a cominciare dal 31 dicembre 1962;

  2. 2) per quanto riguarda la popolazione, con riferimento ai dati dell'ultimo censimento ufficiale, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 9

1. Per ciascun esercizio il Ministro per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno e per la pubblica istruzione, provvede con suo decreto ad assegnare ai Comuni ed alle Provincie i contributi spettanti a ciascun Ente a norma degli articoli 7 e 8.

2. Gli importi relativi sono iscritti nei bilanci di previsione dei Comuni e delle Provincie. In apposito allegato ai bilanci stessi dovra' essere specificato l'impiego del contributo statale in spese attinenti l'istruzione pubblica.

3. Il pagamento dei contributi e' eseguito entro il mese di gennaio di ciascun anno. Sull'importo degli stessi lo Stato non puo' disporre trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei Comuni e delle Provincie se non per rettifica di errori inerenti alla ripartizione dei contributi medesimi.

Art. 10

1. ;

2. A decorrere dall'esercizio 1960-61 lo Stato corrispondera' alle Provincie per ciascun chilometro di strada comunale o di bonifica classificata tra le provinciali successivamente alla entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, un contributo annuo di lire 300 mila, a titolo di concorso nelle spese di manutenzione ordinaria.

3. L'ammontare dei contributi dovuti a ciascuna Provincia per il titolo di cui al comma precedente sara' determinato entro il 31 dicembre di ogni esercizio con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'interno, in proporzione al chilometraggio delle strade gia' comunali, o di bonifica, che risulteranno classificate tra le provinciali successivamente alla entrata in vigore della legge citata, con provvedimenti emanati entro il 30 giugno dell'esercizio precedente.

4. Dal computo della percorrenza ammissibile a contributo verra' detratta quella delle strade gia' classificate provinciali anteriormente alla entrata in vigore della legge citata, e che successivamente siano state assunte in diretta e totale manutenzione da parte dell'Azienda autonoma strade statali a seguito di nuova classificazione disposta entro il 30 giugno dell'esercizio precedente.

5. Il pagamento dei contributi alle singole Provincie verra' eseguito in due rate uguali, rispettivamente entro il 31 gennaio ed il 30 giugno di ciascun esercizio.

Art. 11

1. E' stabilito al 30 giugno 1964 il termine entro il quale il Ministro per i lavori pubblici procedera', nei modi previsti dall'articolo 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, alla classificazione fra le strade provinciali delle strade attualmente comunali che risultino comprese nei piani formati, per ciascuna Provincia, ai sensi dello articolo 16 della legge citata e comprendenti le strade aventi i requisiti di strade provinciali.

2. Per ognuno degli esercizi 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 il Ministro per i lavori pubblici provvedera' alla classificazione di nuove strade provinciali per una percorrenza pari, in ciascuna Provincia, alla quinta parte del chilometraggio totale delle strade comunali comprese in ognuno dei piani di cui all'articolo 16 della citata legge, computandosi sul primo esercizio la percorrenza delle strade anticipatamente classificate tra le provinciali ai sensi dell'articolo 17 di detta legge, in deroga a quanto stabilito con l'articolo 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, i provvedimenti di classificazione di nuove strade provinciali hanno effetto dal 1 luglio successivo alla data di emanazione del decreto di classificazione.

Art. 12

1. Sono esenti dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione i lavori che verranno eseguiti dalle Provincie in applicazione della legge 12 febbraio 1958, n. 126, per la sistemazione delle strade comunali e provinciali comprese nei piani previsti dall'articolo 16 della legge predetta.

Art. 13

1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a trasformare in nuovi prestiti ammortizzabili in 35 anni, dal 1 gennaio 1960, i mutui concessi ai Comuni e alle Provincie per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso.

2. Restano fermi il saggio di interesse e tutte le altre condizioni della concessione originaria.

Art. 14

1. L'onere per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore dei Comuni non capoluogo di Provincia per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione, relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso, e' assunto dallo Stato a partire dal 1 gennaio 1959.

2. La validita' delle delegazioni rilasciate dai Comuni anzidetti a garanzia dei mutui di cui al primo comma cessera' con l'emissione del decreto con cui il Ministro per il tesoro assumera' l'onere di cui al comma stesso.

Art. 15

1. A decorrere dal 1 gennaio 1961, sono abolite:

  1. a) le addizionali a favore delle Provincie e dei Comuni all'imposta erariale sul reddito agrario, istituite con l'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, nonche' le eventuali eccedenze;

  2. b) l'imposta sulle vetture e sui domestici;

  3. c) l'imposta sui pianoforti e sui biliardi;

  4. d) la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;

  5. e) le prestazioni d'opera contemplate dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 16

1. A decorrere dal 1 gennaio 1962 e fino al 31 dicembre 1970 dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente viene prelevata una quota del 2 per cento per la, costituzione di un fondo a disposizione del Ministero delle finanze.

2. Da tale fondo verranno prelevate le somme occorrenti per compensare le perdite subite dai Comuni e dalle Province per effetto dell'abolizione delle addizionati sul reddito agrario e relative eventuali eccedenze disposta dal precedente articolo 15 nonche' per effetto delle esenzioni dalle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni e relative eccedenze, previste dallo articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dalla legge 28 luglio 1961, n. 838, concernente l'esonero da imposizioni tributarie dei redditi minimi dei terreni.

3. L'Intendenza di finanza, in base alle entrate accertate, per i titoli di cui al precedente comma, risultanti dal verbale di chiusura dell'esercizio 1960, determina in via definitiva le somme spettanti ad ogni Ente per gli anzidetti titoli e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno.

Art. 17

1. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, sono da considerarsi Comuni montani, oltre quelli gia' indicati, tutti i Comuni considerati tali in base all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991. I Comuni classificati parzialmente montani in virtu' della legge 30 luglio 1957, n. 657, partecipano al riparto limitatamente alla popolazione residente nella parte del territorio classificata montana.

2. Nulla e' innovato per quanto riguarda le quote del 7,50 per cento e del 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, rispettivamente spettanti ai Comuni e alle Provincie a norma degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Art. 18

1. L'accertamento e la determinazione della base imponibile per l'imposta di famiglia, sono distinti ed autonomi da quelli riguardanti i tributi erariali.

2. Nella determinazione dell'imponibile, di cui all'articolo 117 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' data facolta' ai Comuni di applicare, con deliberazione del Consiglio comunale, coefficienti di riduzione, fino ad un massimo del 50 per cento, per i redditi da lavoro dipendente, per i redditi degli artigiani e dei coltivatori diretti, in relazione alla parte di reddito riguardante il lavoro manuale, con possibilita' di graduazione del beneficio in ragione inversa, all'ammontare del reddito e di fissare limiti oltre i quali e' escluso detto beneficio.

3. Il primo comma del presente articolo costituisce interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, a seguito della abrogazione dell'articolo 119 dello stesso testo unico disposta dall'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62.

Art. 19

1. Con effetto dal 1 gennaio 1961, la facolta' ai Comuni ed alle Provincie di sovrimporre sui redditi dei terreni e dei fabbricati, di cui all'articolo 254 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' esercitata con l'osservanza dei seguenti limiti:

  1. a) fino a lire 30 per ogni 100 lire di reddito imponibile rivalutato ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356, per la sovrimposta sui redditi dei terreni;

  2. b) fino a lire 9 per i Comuni ed a lire 11 per le Provincie per ogni 100 lire di reddito imponibile, per la sovrimposta sui redditi dei fabbricati.

Art. 20

1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1961, gli articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente articolo:
"I Comuni e le Provincie possono applicare i singoli tributi con aliquote non superiori al massimo fissato legislativamente per ogni tributo.
Quando non sono in grado di raggiungere il pareggio dei loro bilanci, possono essere autorizzati ad applicare eccedenze, oltre le aliquote massime, purche', contemporaneamente:
a) vengano applicati tutti i tributi contemplati dalle norme vigenti, con le rispettive aliquote massime;
b) per i Comuni, vengano applicate addizionali all'imposta sul valore locativo od a quella di famiglia, fino ai due decimi di esse, e all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni fino a centesimi cinquanta per i redditi di categoria B) e fino a centesimi quaranta per quelli di categoria C/1), per ogni cento lire d'imponibile;
c) per le Provincie, vengano aumentate le aliquote dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, commerci, le arti e le professioni, fino a lire 1,75 per cento sui redditi di categoria B) ed a lire 1,40 per cento sui redditi di categoria C/1).
A tutti gli effetti di legge, le addizionali di cui alla lettera b) e le aliquote fino al limite fissato dalla lettera c) del secondo comma si intendono comprese entro il limite delle aliquote massime".

Art. 21

1. Con effetto dal 1 gennaio 1961, l'attribuzione ai Comuni ed alle Provincie delle quote di partecipazione all'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e' subordinata alla applicazione, anche con aliquote inferiori al limite massimo:

  1. a) per i Comuni, dell'imposta di famiglia, delle imposte sui consumi, delle sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;

  2. b) per le Provincie, delle sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

Art. 22

1. Alle scadenze fissate per il pagamento delle quote spettanti ai Comuni ed alle Provincie sul provento dell'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sul fondo costituito ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, nonche' sui tre quinti del provento dell'addizionale ai vari tributi erariali, comunali e provinciali di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, e successive modificazioni, il Ministro per le finanze e' autorizzato ad erogare acconti provvisori, salvo conguaglio a liquidazione definitiva.

2. Per i pagamenti totali o parziali delle quote di cui al precedente comma, si provvede con ordini di accreditamento, qualunque ne sia l'importo, anche in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 23

1. Con effetto dal 1 gennaio 1961, gli articoli 299, 306, 314, 316, 317, 320, 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive, modificazioni, sono modificati come segue:
L'ultimo comma dell'articolo 299 e' cosi' sostituito:
"Quando i bilanci siano pareggiati con l'applicazione di una eccedenza superiore a lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile sull'aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, l'approvazione delle deliberazioni suddette e' data dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa".
Il quarto comma dell'articolo 306 e' soppresso.
Il quinto comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente:
"Spetta alla Giunta provinciale amministrativa di autorizzare, in caso di accertata necessita', l'applicazione di eccedenze fino a lire 10 sull'aliquota massima della sovrimposta sui terreni per i Comuni e per le Provincie".
L'articolo 314 e' cosi' sostituito:
"I Comuni e le Provincie che applicano eccedenza sulle aliquote massime della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, possono essere autorizzati a mantenere ed iscrivere nei loro bilanci spese facoltative con lo stesso provvedimento con cui si autorizzano le eccedenze, sempre quando tali spese risultino di evidente necessita' per la sanita' e igiene, l'istruzione, l'assistenza e la beneficenza, l'agricoltura, i servizi postali, telegrafici e telefonici.
Le spese facoltative di cui al primo comma devono essere contenute nei limiti indispensabili e non possono superare in alcun modo il 20 per cento delle entrate effettive ordinarie.
La detta percentuale puo' essere elevata fino al 25 per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza alimentare, sanitaria e scolastica all'infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi i contributi destinati ad asili d'infanzia, riconosciuti dall'autorita' scolastica, all'Opera nazionale maternita' e infanzia e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini, gestiti da opere pie o altri enti pubblici".
L'ultimo comma dell'articolo 316 e' cosi' sostituito:
"Per i Comuni e le Provincie che applicano eccedenze sulle aliquote massime della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, le dette spese non sono ammissibili se non a condizione che siano compensata da riduzioni nelle spese facoltative gia' ammesse ovvero trovino capienza nelle percentuali indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 314".
Il primo comma dell'articolo 317 e' cosi' sostituito:
"Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, e' iscritta, in apposita categoria, una somma sotto la denominazione di fondo di riserva. I Comuni e le Provincie che applicano eccedenze sulle aliquote massime dei tributi non possono fare prelevamenti dal detto fondo, se non per provvedere a spese di carattere obbligatorio".
Il secondo comma dell'articolo 320 e' cosi' sostituito:
"Qualora trattisi di stanziamenti che impegnino, con principio di spesa continuativa, i bilanci futuri, le attribuzioni di cui al comma precedente, per le Provincie che applicano eccedenze superiori a lire 10 sulla aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni sono deferite alla Commissione centrale per la finanza locale, sentiti il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale amministrativa".
L'articolo 332 e' cosi' modificato:
Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, i bilanci dei Comuni che non possono conseguite il pareggio economico, nonostante la applicazione dei tributi con le eccedenze previste dall'articolo 306".
Il comma quinto e' sostituito dal seguente:
"Puo' infine autorizzare ulteriori eccedenze: sulla sovrimposta terreni in misura non superiore a lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile, sulle imposte, sulle tasse e sui contributi in misura tale che, con le eccedenze previste dall'articolo 306, non superi complessivamente il limite del 100 per cento delle tariffe massime, esclusi i tributi indicati nel sesto comma del citato articolo 306, nonche' l'imposta sul bestiame, ai sensi della legge 3 maggio 1955, n. 389, e l'imposta di consumo sul vino, ai sensi della legge 18 dicembre 1959, n. 1079".
L'articolo 336 e' cosi' sostituito:
"Le Provincie che, nonostante l'applicazione dei tributi con le eccedenze previste nell'articolo 306, non conseguano il pareggio economico del bilancio, possono essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ad applicare ulteriori aumenti di tributi fino ad un massimo di lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile per la sovrimposta sui terreni e fino al 50 per cento per le altre imposte e tasse, esclusa la applicazione di eccedenze alle aliquote massime per la addizionale provinciale alla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni".

Art. 24

1. Con la deliberazione di approvazione del bilancio preventivo, le Provincie hanno facolta' di disporre, nei confronti dei terreni esenti dall'imposta sul reddito dominicale ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'applicazione della sovrimposta sul reddito dei terreni, e relative eventuali eccedenze, con aliquote inferiori a quelle applicate per gli altri terreni.

2. Tale facolta' puo' essere esercitata fino ad una riduzione massima del 50 per cento in base ad una ripartizione dei Comuni censuari in classi determinate con riferimento al livello medio di produttivita' dei terreni esenti dall'imposta erariale, ripartizione da adottarsi con deliberazione del Consiglio provinciale, sentiti i competenti Ispettorati agrario e forestale.

Art. 25

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
"Nei regolamenti potranno essere altresi' previste, limitatamente ai locali destinati ad uso esclusivo di abitazione, esenzioni per gli alloggi di tipo popolare costituiti da un unico vano e riduzioni sino ad un massimo del 50 per cento per gli alloggi di tipo popolare che non abbiano piu' di tre vani oltre i servizi".

Disposizioni transitorie e finali

Art. 26

1. I Comuni e le Provincie, che nel 1960 hanno applicato la sovrimposta sul reddito dei terreni con aliquota inferiore a quella massima prevista dall'articolo 19 della presente legge, potranno, per un decennio, a decorrere dal 1 gennaio 1961, eccedere le aliquote massime previste per gli altri tributi purche' applichino per la sovrimposta sul reddito dei terreni almeno l'aliquota in atto del 1960.

Art. 27

1. I Comuni e le Provincie che per l'esercizio 1960 siano autorizzati ad applicare eccedenze sulle aliquote massime delle imposte e delle sovrimposte in misura superiore al limite massimo fissato, con inizio dal 1 gennaio 1961, dalla presente legge, nel caso di accertata necessita' e nella misura, strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa a mantenere tali eccedenze per un decennio anche dopo la data predetta, riducendole di almeno un decimo ogni anno.

Art. 28

1. Con inizio dell'esercizio 1961 l'applicazione di eccedenze sulla sovrimposta terreni, agli effetti dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1958, n. 30, richiamata dalla legge 30 luglio 1959, numero 558, deve essere in misura non inferiore a lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile, per i Comuni e per le Provincie.

2. Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, le eccedenze di cui al comma precedente devono essere applicate in misura non inferiore alla meta' di quelle stabilite dal precitato comma per gli altri Comuni.