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Sez. 5, Sentenza n. 4786 del 27/02/2009 (Rv. 606913 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Istanza di rimborso di imposte - Art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003 - Deroga alla proponibilità dell'eccezione di prescrizione da parte del'amministrazione - Applicabilità in tema di ILOR - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606913-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

La disposizione di cui all'art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, secondo cui "nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti", dev'essere intepretata nel senso che dalla predetta agevolazione è esclusa l'ILOR, trattandosi di norma che, comportando una esenzione o agevolazione tributaria e introducendo un'eccezione alla regola generale contenuta nell'art. 2934, comma 1, cod. civ., è insuscettibile di interpretazione analogica.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2003 num. 350 art. 2 com. 58 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)