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Codice della navigazione

Testo in vigore al

Art. 151 Rinnovazione dell'atto di nazionalita'

1. L'atto di nazionalita' deve essere rinnovato qualora vengano mutati il nome o la stazza, ovvero il tipo o le caratteristiche principali della nave.

Art. 152 Rilascio del passavanti provvisorio

1. Il passavanti provvisorio e' rilasciato, in caso di urgenza, alle navi di nuova costruzione che siano immatricolate nel Regno o all'estero e, anche prima della immatricolazione, alle navi provenienti da bandiera estera, che rispondano ai requisiti di nazionalita' richiesti per l'iscrizione nelle matricole. Il passavanti e' rilasciato inoltre alle navi il cui atto di nazionalita' sia andato smarrito o distrutto.

2. Il passavanti e' rilasciato nel Regno dagli uffici marittimi presso i quali sono tenute le matricole, e all'estero dagli uffici consolari.

3. Le autorita' predette fissano la durata della validita' del passavanti, in rapporto al tempo necessario per il rilascio dell'atto di nazionalita'. In ogni caso la durata non puo' essere superiore ad un anno.

Art. 153 Licenza delle navi minori e dei galleggianti

1. La licenza e' rilasciata dall'autorita' che tiene il registro di iscrizione della nave minore o del galleggiante.

2. La licenza deve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave minore o del galleggiante, il nome del proprietario e l'ufficio d'iscrizione, nonche', nel caso previsto nell'articolo 141, il nome.

3. Nei casi previsti nel primo comma dell'articolo precedente alle navi minori e' rilasciata una licenza provvisoria secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 154 Rinnovazione della licenza

1. In caso di mutamento del proprietario, nonche' di cambiamento del numero, della stazza, del tipo o delle caratteristiche principali della nave o del galleggiante, la licenza deve essere rinnovata. Del pari la licenza deve essere rinnovata in caso di mutamento del nome previsto nell'articolo 141.

Art. 155 Uso della bandiera

1. Le navi abilitate alla navigazione a norma dell'articolo 149 inalberano la bandiera italiana.

Sezione IV. Della dismissione di bandiera e della cancellazione dai registri

Art. 156 Autorizzazione alla dismissione della bandiera in caso di alienazione

1. Il proprietario che intende alienare la nave a straniero deve farne dichiarazione all'ufficio d'iscrizione della nave, se la nave si trova nel Regno, o all'autorita' consolare, se la nave si trova all'estero.

2. L'autorita' che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunzi legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti, e promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera da parte del ministro per le comunicazioni.

3. L'autorizzazione e' data a giudizio discrezionale del ministro per le comunicazioni. Tuttavia, se entro il termine di cui al comma precedente sono promosse opposizioni, o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave l'autorizzazione puo' essere data al proprietario solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze, disposte dall'autorita' marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorita' giudiziaria, su domanda della parte piu' diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori.

4. L'autorita' che consegna il documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo.

Art. 157 Autorizzazione alla dismissione della bandiera nei casi di successione, di aggiudicazione o di perdita di nazionalita' del proprietario

1. Quando una nave nazionale pervenga ad uno straniero per successione a causa di morte, l'erede o il legatario, entro sessanta giorni dall'accettazione dell'eredita' o dall'acquisto del legato, deve farne denuncia all'ufficio d'iscrizione della nave o, all'estero, all'autorita' consolare.

2. L'autorita' che riceve la denuncia o che, in mancanza di denuncia, viene a conoscenza di uno dei fatti indicati nel primo comma, procede all'affissione negli uffici di porto e alla pubblicazione nel foglio degli annunzi legali di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti, e promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera.

3. Il ministro per le comunicazioni provvede a norma del terzo comma dell'articolo precedente.

4. Se l'autorizzazione e' negata, l'ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale della nave. Se l'autorizzazione e' data, l'autorita' che procede alla consegna del documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo.

5. Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione della nave a straniero, e nel caso che il proprietario della nave perda la cittadinanza italiana. Il termine per la denuncia decorre rispettivamente dal giorno dell'aggiudicazione e dal giorno della perdita della cittadinanza italiana.

Art. 158 Proprieta' di stranieri per quota superiore agli otto carati

1. Quando la partecipazione alla proprieta' della nave da parte di persone, enti o societa', che non si trovano nelle condizioni prescritte negli articoli 143, 144, venga a superare gli otto carati, ma non superi i sedici, devono, entro sei mesi dal giorno in cui l'eccedenza si e' verificata, essere ceduti a persone, enti o societa' che si trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, per trasferimento di proprieta' o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno determinato tale eccedenza.

2. Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l'ufficio di iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, fino a concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di nazionalita' prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso all'eccedenza.

Art. 159 Proprieta' di stranieri per quote superiori ai sedici carati

1. Quando la partecipazione alla proprieta' della nave da parte di persone, enti o societa', che non si trovano nelle condizioni previste negli articoli 143, 144, venga a superare i sedici carati, l'ufficio d'iscrizione della nave procede all'affissione negli uffici del porto e alla pubblicazione nel foglio degli annunzi legali di un avviso con il quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti e promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera.

2. Il ministro per le comunicazioni provvede a norma del terzo comma dell'articolo 157.

3. Se l'autorizzazione e' data, l'autorita' che procede alla consegna del documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo. Se l'autorizzazione e' negata, l'ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale della nave, quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalita' dei carati, o diversamente la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, secondo comma.

Art. 160 Demolizione volontaria della nave

1. Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione, se la nave si trova nel Regno, o all'autorita' consolare, se si trova all'estero, consegnando i documenti di bordo. L'autorita' provvede alla pubblicazione della dichiarazione nelle forme previste nell'articolo 156.

2. Se, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse opposizioni dai creditori, ovvero se risulta l'esistenza di diritti reali, o di garanzia sulla nave, l'autorizzazione puo' essere data solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorita' marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorita' giudiziaria, su domanda della parte piu' diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori.

3. Tuttavia la demolizione puo' senz'altro essere autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate, nel Regno dal Registro italiano navale o dall'ispettorato compartimentale, all'estero dall'autorita' consolare.

4. Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi minori e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.

Art. 161 Riparazione o demolizione per ordine dell'autorita' o d'ufficio

1. Quando, a giudizio del Registro italiano navale o dell'ispettorato compartimentale ovvero, per le navi e i galleggianti del servizio dei porti, della commissione prevista dal regolamento, la nave non sia piu' adatta all'uso cui e' destinata, l'ufficio d'iscrizione della nave fissa al proprietario un termine per l'esecuzione dei lavori occorrenti alla riparazione o per la destinazione della nave stessa ad altro uso previsto dalla legge.

2. Quando non sia possibile la riparazione della nave o la destinazione ad altro uso, ovvero quando, in caso di mancata esecuzione dei lavori nel termine stabilito, cio' sia ritenuto opportuno, l'autorita' ordina la demolizione fissando un termine per eseguirla.

3. Qualora il proprietario non provveda tempestivamente, l'autorita' predetta fa eseguire la demolizione d'ufficio a spese del proprietario stesso.

Art. 162 Perdita presunta

1. Trascorsi quattro mesi dal giorno dell'ultima notizia se si tratta di nave a propulsione meccanica, ovvero otto mesi negli altri casi, la nave si presume perita nel giorno successivo a quello cui risale l'ultima notizia.

Art. 163 Cancellazione della nave dal registro di iscrizione

1. La nave e' cancellata dal registro d'iscrizione quando:

  1. a) e' perita o si presume perita;

  2. b) e' stata demolita;

  3. c) ha perduto i prescritti requisiti di nazionalita';

  4. d) e' stata iscritta in un registro straniero.

2. La nave maggiore e' cancellata dalla matricola anche quando ne e' stata effettuata l'iscrizione nei registri delle navi minori e dei galleggianti. La nave minore e' cancellata dal registro, quando e' stata iscritta nella matricola delle navi maggiori. Le navi marittime e quelle della navigazione interna sono inoltre cancellate dai relativi registri quando siano state iscritte, rispettivamente, nei registri delle navi della navigazione interna e in quelli delle navi marittime.

3. All'atto della cancellazione l'autorita' ritira i documenti di bordo, quando non vi abbia gia' provveduto a norma degli articoli precedenti.

Capo II. Della navigabilita' della nave

Art. 164 Condizioni di navigabilita'

1. La nave che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilita', convenientemente armata ed equipaggiata, atta all'impiego al quale e' destinata.

2. Con leggi e regolamenti sono stabiliti i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo la loro categoria e secondo la specie di navigazione cui sono adibite, per quanto riguarda:

  1. a) struttura degli scafi e sistemazione interna;

  2. b) galleggiabilita', stabilita' e linea di massimo carico;

  3. c) organi di propulsione e di governo;

  4. d) condizioni di abitabilita' e di igiene degli alloggi degli equipaggi.

3. Le stesse disposizioni prescrivono inoltre le dotazioni di apparecchi, attrezzi, arredi, strumenti ed installazioni di bordo, nonche' quelle dei mezzi di segnalazione, di salvataggio, di prevenzione e di estinzione degli incendi.

4. Con leggi e regolamenti sono stabiliti del pari i requisiti ai quali devono rispondere e le prescrizioni alle quali devono attenersi le navi adibite al trasporto di passeggeri nonche' quelle addette al trasporto di speciali categorie di merci; sono altresi' disciplinati i servizi di bordo.

5. L'esistenza dei requisiti e delle dotazioni e' fatta constare con i documenti previsti dalle norme predette.

Art. 165 Visite ed ispezioni

1. Sull'osservanza delle prescrizioni indicate nell'articolo precedente vigilano nel Regno le autorita' marittime e quelle preposte all'esercizio della navigazione interna, e all'estero le autorita' consolari. Dette autorita' provvedono che siano eseguite, a spese dell'armatore, le ispezioni e le visite ordinarie prescritte, nonche' ispezioni e visite straordinarie quando lo ritengano opportuno o quando si siano verificate avarie, le quali possano menomare la navigabilita' della nave o il funzionamento dei suoi organi.

2. Le autorita' marittime e quelle consolari devono inoltre disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne vengano richieste dalle associazioni sindacali interessate. Possono altresi' disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne siano richieste da almeno un terzo dell'equipaggio. In entrambi i casi, ove le richieste risultino ingiustificate, le spese relative sono a carico dei richiedenti.

Art. 166 Attribuzioni del Registro e dell'ispettorato compartimentale per l'accertamento della navigabilita'

1. Alle visite ed ispezioni per l'accertamento e il controllo delle condizioni di navigabilita', di cui alle lettere a, b, c dell'articolo 164, nonche' all'assegnazione della linea di massimo carico, provvede il Registro italiano navale, nei casi e con le modalita' stabilite da leggi e da regolamenti.

2. L'ispettorato compartimentale provvede alle visite ed ispezioni delle navi della navigazione interna per le quali non sia obbligatoria la classificazione.

Art. 167 Classificazione delle navi

1. Alla classificazione delle navi provvede il Registro italiano navale, secondo le modalita' stabilite da leggi e da regolamenti.

2. Tali leggi e regolamenti determinano altresi' le categorie di navi per le quali la classificazione e' obbligatoria.

Art. 168 Efficacia probatoria dei certificati tecnici

1. I certificati ed ogni altra attestazione tecnica rilasciata dal Registro o dall'ispettorato compartimentale fanno fede fino a prova contraria.

Capo III. Dei documenti di bordo

Art. 169 Carte, libri e altri documenti

1. Le carte di bordo sono, per le navi maggiori, l'atto di nazionalita' e il ruolo di equipaggio, per le navi minori e i galleggianti, la licenza.

2. Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo:

  1. a) il certificato di stazza; il certificato di classe o quello di navigabilita'; i certificati di bordo libero e di galleggiabilita'; i certificati di visita;

  2. b) i documenti doganali e sanitari;

  3. c) il giornale nautico;

  4. d) gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti.

3. Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti devono avere a bordo gli altri documenti prescritti dal presente codice, da leggi e da regolamenti.

Art. 170 Contenuto del ruolo di equipaggio

1. Il ruolo di equipaggio deve contenere:

  1. 1) il nome della nave;

  2. 2) il nome dell'armatore;

  3. 3) l'indicazione del rappresentante dell'armatore nominato a sensi dell'articolo 267;

  4. 4) l'indicazione della data di armamento e di quella di disarmamento;

  5. 5) l'elenco delle persone dell'equipaggio, con l'indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonche' del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso;

  6. 6) la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.

Art. 171 Annotazioni e iscrizioni sul ruolo di equipaggio

1. Sul ruolo di equipaggio si annotano:

  1. 1) i contratti di assicurazione della nave;

  2. 2) le visite del Registro navale italiano per l'accertamento della navigabilita';

  3. 3) il pagamento delle tasse e dei diritti marittimi;

  4. 4) il visto per l'arrivo e per la partenza della nave con l'indicazione del numero dei passeggeri e della natura e quantita' del carico imbarcato;

  5. 5) i testamenti ricevuti dal comandante durante il viaggio;

  6. 6) le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti.

2. Sul ruolo inoltre si iscrivono gli atti redatti dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile.