Sez. 2, Ordinanza n. 32951 del 17/12/2025 (Rv. 676488-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Giudizio di appello - Passaggio in giudicato della decisione di merito - Diversa motivazione del giudice del gravame - Compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. - Esclusione. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE
In tema di spese di lite, il giudice d'appello non può disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sulla base di ragioni diverse da quelle poste dal primo giudice, quando la decisione di accoglimento nel merito, non impugnata, abbia acquistato autorità di giudicato.
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)