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Sez. 3, Sentenza n. 368 del 15/01/2002 (Rv. 551555 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER) | Sentenza di appello pronunciata dal tribunale in data successiva alla modifica dell'art. 350 cod. proc. civ. introdotta dalla legge 353/1990 ed anteriore alla ulteriore modifica introdotta con D.Lgs. 51/1998 - Decisione del giudice monocratico - Nullità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551555-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER)

È nulla per difetto di costituzione del giudice la sentenza di appello (nella specie, contro sentenza del giudice di pace) pronunciata dal tribunale in composizione monocratica, anziché collegiale, in data successiva al 30 aprile 1995 ed anteriore al 2 giugno 1999, atteso che dalla prima delle due date erano in vigore l'art. 350 cod. proc. civ. come modificato dall'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353, secondo il quale "la trattazione dell'appello è collegiale", e l'art. 274 bis cod. proc. civ. (introdotto dalla stessa legge con eguale decorrenza), che espressamente ricollegava detta nullità al vizio in questione, mentre è solo a decorrere dalla seconda delle due date che è in vigore la ulteriore modifica dello stesso art. 350 introdotta dall'art. 74 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, secondo cui "davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 bis, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 55, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 74, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)