Nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari
Testo in vigore al
Art. 6
1. Le spese di cui all'articolo precedente saranno totalmente a carico dell'Ente concessionario.
Capo II. Comitati di vigilanza nelle Colonie.
Art. 7
1. Speciali Comitati di vigilanza sul servizio delle radioaudizioni circolari potranno pure essere istituiti nelle Colonie italiane del Mediterraneo, in base a norme che saranno fissate dal competente Ministero.
Titolo II. Riduzioni della tassa di abbonamento e varianti alle tasse sugli apparecchi riceventi. istituzione di speciali contributi di abbonamento per i comuni del regno nonchè per alcune categorie di privati e di enti - norme per la riscossione delle somme dovute al concessionario e per l'erogazione di quelle spettanti allo stato.
Art. 8
1. L'art. 15 del R. decreto-legge del 23 ottobre 1925, n. 1917, e' sostituito dal seguente: «Gli apparecchi riceventi a valvole e quelli a cristallo, le valvole termoioniche, gli altoparlanti, i ricevitori, i Condensatori variabili, e i trasformatori sono sottoposti a tassa nella misura seguente:
a) per ogni apparecchio a valvola il 2 per cento sul prezzo indicato nella fattura, con un minimo di L. 30;
b) per ogni apparecchio a cristallo L. 12;5
c) per ogni valvola termoionica anche se rigenerata, L. 6.
Ogni valvola multipla e' soggetta a tante volte la tassa di L. 6 quante sono le valvole che essa rappresenta;24
d) per ogni altoparlante, anche se esso costituisce una parte inscindibile dell'apparecchio ricevente, L. 24;4
e) per ogni ricevitore a un solo auricolare L. 3, e per ogni ricevitore a due auricolari L. 6;4
f) per ogni condensatore variabile L. 6;4
g) per ogni trasformatore di alta o bassa frequenza lire 6.4
«Le contestazioni circa l'applicazione delle tasse indicate nel presente articolo saranno definite dal Ministero delle finanze, sentito, ove occorra, il Collegio consultivo dei periti doganali, seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 MAGGIO 1959, N. 398.11 «La detta percentuale del 10 per cento sara' devoluta, per le tasse riscosse nelle Colonie, ai rispettivi Governi».
Art. 9
1. L'importo dell'abbonamento ordinario per gli utenti privati di cui all'art. 8 del R. decreto-legge n. 1917, del 23 ottobre 1925, e' stabilito in L. 72 annuali pagabili subito per intero, oppure in due rate semestrali anticipate di L. 36 cadauna.
2. In quest'ultimo caso il diritto fisso annuo di L. 3, di cui all'art. 7 del citato Regio decreto-legge, dovra' essere versato in due parti uguali insieme a ciascuna rata semestrale; e l'utente inoltre, a parziale deroga di quanto e' prescritto dall'anzidetto articolo, dovra' pagare, in aggiunta ad ognuna delle quote semestrali di abbonamento, un diritto di L. 2 a favore dell'Amministrazione postale telegrafica.
3. La presente disposizione non applicabile agli abbonamenti in corso.
4. Per le riscossioni effettuate nelle Colonie la tassa di licenza di L. 3 e il diritto fisso semestrale di L. 2 spetteranno ai rispettivi Governi.
5. Gli uffici demaniali provvederanno alla esazione presso gli abbonati morosi delle rate semestrali di licenza abbonamento rimaste insolute.
Art. 10
1. Le scuole pubbliche, gli enti scolastici, gli istituti di cultura di ogni specie dipendenti dai Comuni del Regno sono esentati dal pagamento delle tasse ordinarie di abbonamento.5
2. In sostituzione di queste, tutti i Comuni del Regno, esclusi quelli con popolazione non superiore a 1000 abitanti, cori risponderanno all'Ente concessionario, il quale in conformita' dell'art. 7 dell'unito capitolato d'oneri mettera' a loro diposizione le proprie stazioni per scopi didattici e per altre finalita', un Contributo annuo fisso di abbonamento nella; misura determinata dall'articolo seguente.
3. Sono del pari esentati dal pagamento degli abbonamenti alle radioaudizioni gli ospedali militari, le Case del soldato e le sale di convegno reggimentali, cosi' nel Regno come nelle Colonie.
4. Analoghe facilitazioni potranno dal Ministero delle comunicazioni essere accordate a favore di altri enti a scopo, assistenziale o culturale posti alla dipendenza delle Amministrazioni pubbliche.
Art. 11
1. Il contributo fisso di abbonamento di cui al secondo comma
dell'articolo precedente e' fissato nel modo seguente:
2. Comuni con popolazione da Quota
1001 a 3000 abitanti . . . . . . . . . . . . . . L. 50
3001 a 5000 id. . . . . . . . . . . . . . . » 150
5001 a 7500 id. . . . . . . . . . . . . . . » 250
7501 a 10000 id. . . . . . . . . . . . . . . » 400
10001 a 15000 id. . . . . . . . . . . . . . . » 600
15001 a 20000 id. . . . . . . . . . . . . . . » 830
20001 a 30000 id. . . . . . . . . . . . . . . » 1200
30001 a 40000 id. . . . . . . . . . . . . . . » 1700
40001 a 50000 id. . . . . . . . . . . . . . . » 2500
50001 a 75000 id. . . . . . . . . . . . . . . » 3500
75001 a 100000 id. . . . . . . . . . . . . . . » 5000
100001 a 150000 id. . . . . . . . . . . . . . . » 8000
150001 a 200000 id. . . . . . . . . . . . . . . » 11000
200001 a 350000 id. . . . . . . . . . . . . . . » 14000
350001 a 500000 id. . . . . . . . . . . . . . . » 17000
oltre a 500000 id. . . . . . . . . . . . . . . » 200008
Art. 12
1. Nelle Colonie le scuole, gli enti scolastici, gli istituti di cultura di ogni specie dipendenti dai Governi coloniali godono della esenzione stabilita al primo comma del precedente art. 10.
2. I contributi fissi di abbonamento di cui al secondo comma dello stesso articolo sono a carico dei rispettivi Governi in ragione di L. 5000 per la Tripolitania e di L. 2500 per la Cirenaica.
Art. 13
1. L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi prestera' la propria assistenza ai Comuni, su loro richiesta, per l'acquisto e per l'impianto degli apparecchi di ricezione loro occorrenti.
Art. 14
1. Per il servizio delle radioaudizioni circolari corrisponderanno un contributo annuo fisso di abbonamento obbligatorio:
1° gli alberghi di lusso, di prima, seconda e' terza categoria;
2° gli stabilimenti termali ed idroterapici;
3° gli stabilimenti balneari marittimi;
4° i kursaals;
5° i cinematografi;
6° le associazioni, i circoli e i clubs esclusi quelli aventi scopi unicamente culturali o sportivi.
Art. 15
1. Il contributo di abbonamento di cui al precedente articolo e' fissato nel modo seguente:
1) per gli alberghi di lusso . . . . . . . . . . . . . . . L. 1500
per gli alberghi di 1° categoria . . . . . . . . . . . » 800
per gli alberghi di 2° categoria . . . . . . . . . . . » 500
per gli alberghi di 3° categoria . . . . . . . . . . . » 150
per gli stabilimenti termali ed idroterapici
(per ogni stabilimento) . . . . . . . . . . . . . . » 200 per gli stabilimenti balneari marittimi se provvisti di piu' di 50 cabine fino a 100 . . . . . . . . . . » 100 se di 101 a 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 150 se di 201 a 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 300 da 301 in piu' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 500 per i cinematografi e kursaals se il reddito lordo accertato non raggiunge le L. 6000 . . . . . . . . . L. 100 da L. 6001 a L. 12,000 . . . . . . . . . . . . . . . » 150 da L. 12,001 a L. 25,000 . . . . . . . . . . . . . . » 300 da L. 25,001 in piu' . . . . . . . . . . . . . . . . » 800 per i circoli, clubs ed associazioni di cui al n. 6 del precedente articolo se posti in localita' con popolazione riunita superiore a 5000 abitanti fino a 20,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 80 da 20,001 a 100,000 . . . . . . . . . . . . . . . . » 150 da 100,001 in su . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 300289
Art. 16
1. I contributi di cui all'art. 10 e seguenti saranno versati a datare dal 1° gennaio 1928 al Ministero delle finanze in quote semestrali anticipate con decorrenza dal 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno, seguendo all'uopo le modalita' che verranno stabilite a cura del suddetto Ministero.
2. Il Ministero delle finanze provvede al termine di ciascun esercizio finanziario al versamento a favore del concessionario delle somme ad esso dovute sui proventi delle tasse e dei contributi, dedotta, anche su questi ultimi, una quota; del 10 per cento che resta devoluta allo Stato.
3. Il Ministero delle finanze pero', in base al presunto provento del cespite e salvo conguaglio finale, corrispondera' all'Ente concessionario degli acconti bimestrali nella somma da fissarsi all'inizio di ciascun esercizio, compreso quello in corso.
4. Per quanto concerne le Colonie, i rispettivi Governi provvederanno direttamente alla riscossione degli eventuali con tributi di cui agli articoli 14 e 15, che corrisponderanno all'Ente concessionario seguendo le modalita' di cui sopra.
Art. 17
1. Il rilascio, la sospensione e la revoca delle licenze per costruzione, vendita ed uso di apparecchi riceventi per radici audizione nella Tripolitania e Cirenaica sono di competenza dei rispettivi Governi, ai quali, oltre che le corresponsioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9, sara' devoluto per intiero l'importo delle tasse di vendita e costruzione.
Titolo III. Sanzioni per gli utenti clandestini.
Art. 18
1. Oltre al personale di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, sono competenti ad accertare 16 contravvenzioni gli ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale.
Art. 19
1. In caso di fondato sospetto di contravvenzioni, tutti gli ufficiali di cui all'art. 16 del citato R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, potranno eseguire perquisizioni domiciliari secondo le formalita' prescritte dagli articoli 167 e' 171 del Codice di procedura penale.
Art. 20
1. La pena pecuniaria di cui al 3° comma dell'art. 21 del citato R. decreto 23 ottobre 1925, n. 1917, comminata contro gli abusivi detentori di apparecchi, e' stabilita in L. 500.
Titolo IV. Privilegi fiscali. espropriazione per scopo di pubblica utilita'.
Art. 21
1. E' concessa l'esenzione da' tutte le tasse che sarebbero dovute all'erario per la trasformazione di cui all'art. 1, comma a), dell'annesso capitolato d'oneri e conseguente trasferimento dei beni della Unione Radiofonica Italiana nel nuovo ente concessionario «E.I.A.R.».
2. Il verbale dell'assemblea per la trasformazione di cui al Comma precedente, lo statuto e la convenzione che sara' stipulata fra il Ministero delle comunicazioni e l'Ente concessionario come qualsiasi altro atto relativo alla convenzione predetta saranno redatti su Carta libera e registrati con la tassa fissa di L. 10.
Art. 22
1. Oltre che alle linee che collegano gli impianti microfonici destinati alla radiotrasmissione circolare con le relative stazioni come da articolo 13 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, vengono estese alle opere ed agli impianti della «E.I.A.R.» le disposizioni per l'espropriazione a scopo di pubblica utilita'.
Art. 23
1. Il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e' autorizzato ad emanare d'accordo coi Ministeri interessati norme opportune circa lo svolgimento dei servizi radiotelegrafici durante le ore riservate alle trasmissioni della «E.I.A.R.» per modo da evitare dannose interferenze al servizio delle radioaudizioni.
Art. 24
1. E' data facolta' al Governo del Re di compilare un testo unico di tutte le disposizioni che regolano il servizio delle radioaudizioni circolari.
Art. 25
1. Qualora un Comune che si trovi fuori del raggio di azione di una delle stazioni esistenti o previste nell'annesso capitolato d'oneri, convenzionalmente stabilito come segue:
1) stazione di Kw. 1,5, chilometri 125,
2) stazione di Kw. 3, chilometri 225,
3) stazione di Kw. 5, chilometri 275,
4) stazione di Kw. 7, chilometri 325
5) riesca a provare che in tutto il suo territorio, anche con buoni apparecchi, non e' possibile di ricevere da' alcuna delle stazioni suddette, esso potra' chiedere al Ministero delle comunicazioni l'esonero dal pagamento del contributo.
Il Ministero delle comunicazioni potra', a suo insindacabile giudizio, concedere il detto esonero o il rimborso delle somme anticipate a tale titolo, soltanto dopo avere eseguito le necessarie indagini ed accertata la impossibilita' di ricezione di cui sopra. La predetta disposizione e' applicabile anche nei riguardi degli alberghi, stabilimenti, ecc. di cui all'articolo 14. Appena sara' attivata la nuova stazione di Roma la possibilita' di esonero cessera' per tutti indistintamente i Comuni, alberghi, stabilimenti, ecc. di cui sopra, soggetti al contributo.
Art. 26
1. Ai costruttori, ai commercianti ed ai rivenditori di ricevitori sia ad uno che a due auricolari, di condensatori variabili, di trasformatori sia di alta che di bassa frequenza e di valvole multiple tassabili ai sensi dell'art. 8 ed esistenti nei magazzini alla data di applicazione del presente Regio decreto-legge, e' fatto obbligo della denuncia dei materiali stessi con regolare inventario all'ufficio tecnico di finanza.
2. I costruttori, i commercianti ed i rivenditori suddetti dovranno iscrivere i materiali stessi nel registro prescritte dall'art. 5 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, versando l'ammontare delle relative tasse all'ufficio del registro entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente Regio decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e allegando le quietanze al su menzionato registro.