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Sez. 1, Sentenza n. 6491 del 26/06/1990 (Rv. 468017 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - CONFERIMENTO DI IMMOBILI - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468017-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - CONFERIMENTO DI IMMOBILI - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ.*

In tema di società di fatto, cui sono applicabili, in analogia a quanto disposto dall'art. 2297 cod. civ. per le società irregolari, le norme sulla società semplice, vige il principio, dettato dall'art. 2251 cod. civ., della libertà della Forma, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti; non è pertanto configurabile un conferimento tacito o per facta concludentia di beni immobili in dette società, atteso che per qualunque atto di disposizione della proprietà o di altro diritto reale relativo a beni immobili è necessaria la Forma scritta ad substantiam. (Conf 1959/82, mass n 419807).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2297

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)