Sez. 6, Sentenza n. 4384 del 15/11/1994 Cc. (dep. 04/01/1994) Rv. 200835 - 01
Impugnazioni - Presentazione - In genere | Conferimento dell'incarico ad un terzo - Obbligo del delegato di comunicare al delegante cause sopravvenute di impedimento - Sussistenza - Obbligo per il delegante di vigilare sull'adempimento dell'incarico - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie: improvvisa partenza dell'incaricato per situazione di emergenza; esclusione di ipotesi di caso fortuito.
Impugnazioni - Presentazione - In genere
Il conferimento ad un terzo dell'incarico di presentazione della dichiarazione motivata dall'atto di impugnazione nella cancelleria del Giudice competente a riceverlo, per un verso, comporta l'onere per il soggetto incaricato di doverosa ed immediata comunicazione al delegante di cause sopravvenute di impedimento all'espletamento dell'incarico, per altro verso, impone a colui che ha conferito l'incarico di vigilare sulla sua tempestiva e valida esecuzione. (Affermando siffatti principi la Cassazione ha escluso che l'improvvisa partenza, per situazione di emergenza, della persona incaricata della presentazione dell'impugnazione costituisce ipotesi di caso fortuito atta a giustificare la restituzione nel termine).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)