Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige
Testo in vigore al
Art. 44
1. Finche' con legge regionale non venga diversamente disposto, l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa delle Amministrazioni provinciali, dei Comuni e degli altri Enti locali per le controversie relative alle funzioni delegate ai sensi dell'art. 14, primo comma dello Statuto.
2. L'Avvocatura dello Stato inoltre puo' assumere, se richiesta, la rappresentanza e la difesa delle Amministrazioni provinciali anche fuori della ipotesi prevista nel comma precedente, nonche' dei Comuni e degli altri Enti locali per le controversie relative alle funzioni ad essi delegate ai sensi dell'art. 14, secondo comma dello Statuto.
Titolo X. Libri fondiari
Art. 45
1. Con l'istituzione, disposta da legge regionale dell'Ufficio regionale dei libri fondiari del Trentino-Alto Adige, sono trasferite dallo Stato alla Regione le potesta' amministrative in materia di libri fondiari.
2. La consegna degli uffici tavolari nella loro attuale consistenza, volumi, registri, raccolta di domande e di documenti, atti in corso di trattazione e mobili d'ufficio, sara' fatta dal presidente della Corte d'appello di Trento, o suo delegato, alla Regione Trentino-Alto Adige rappresentata da un assessore, o da un suo delegato, con apposito verbale di consegna.
3. Per gli uffici tavolari aventi sede in edifici di proprieta' demaniale la Regione subentra ai Comuni nei contratti vigenti fra questi e lo Stato per la parte relativa agli uffici medesimi. Dove gli uffici tavolari siano collocati in edifici di proprieta' privata, la Regione, subentra allo Stato nei rapporti dei rispettivi contratti di locazione.
Art. 46
1. Le leggi della Regione non possono derogare alle norme delle leggi dello Stato in materia di efficacia dei libri fondiari e dei controlli giudiziari sulle operazioni tavolari, e restano ferme tutte le attribuzioni attualmente spettanti all'autorita' giudiziaria.
Titolo XI. Polizia e sicurezza pubblica
Art. 47
1. I presidenti delle Giunte provinciali esercitano, nelle materie indicate al primo comma dell'art. 16 dello Statuto, le attribuzioni spettanti all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza per i provvedimenti che dalle leggi di pubblica sicurezza sono attribuiti ai prefetti e ai questori.
2. I provvedimenti emanati dai presidenti delle Giunte provinciali nelle materie di cui al comma precedente sono comunicati al questore della Provincia.
Art. 48
1. Le attribuzioni dell'autorita' locale di pubblica sicurezza sono esercitate:
a) dai questori nei comuni di Trento e di Bolzano, salvo il disposto del primo comma dell'art. 16 dello Statuto;
b) dai presidenti delle Giunte provinciali, nei Comuni medesimi, per le materie indicate nel primo comma dell'art. 16 suddetto;
c) dai funzionari di pubblica sicurezza degli uffici distaccati nei Comuni sedi di tali uffici;
d) dai sindaci negli altri Comuni.
Art. 49
1. Tutte le attribuzioni in materia di pubblica sicurezza sono esercitate nell'ambito della Regione sotto la vigilanza del Commissario del Governo.
Art. 50
1. Contro i provvedimenti dei questori, dei presidenti delle Giunte provinciali e delle altre autorita' di pubblica sicurezza e' ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al Commissario del Governo.
2. Nelle materie indicate nel primo comma dell'art. 18 dello Statuto, qualora le leggi di pubblica sicurezza dichiarino la definitivita' dei provvedimenti prefettizi, i corrispondenti provvedimenti dei presidenti delle Giunte provinciali hanno carattere definitivo.
3. I provvedimenti del Commissario del Governo previsti dal presente articolo sono definitivi.
Art. 51
1. Nella Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita per l'applicazione dell'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e prevista dall'art. 141 del regolamento, al questore e' sostituito un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'80, designato dal questore insieme ad un supplente.
Art. 52
1. Nella Commissione per gli esercizi pubblici e nella Commissione esaminatrice delle guide e dei portatori alpini, corrieri e interpreti, istituite per l'applicazione, rispettivamente, degli articoli 91 e 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e previste dagli articoli 163 e 236 del relativo regolamento, al consigliere di prefettura e' sostituito un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'80.
2. I funzionari di pubblica sicurezza e i loro supplenti sono designati dal questore.
Art. 53
1. Le Commissioni di cui ai precedenti articoli 51 e 52 sono nominate dal Commissario del Governo e sono convocate e presiedute dal presidente della Giunta provinciale.
2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione provinciale.
Art. 54
1. L'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato di cui all'art. 17 dello Statuto sono richiesti, nelle materie di rispettiva competenza, dal Presidente della Giunta regionale al Commissario del Governo e dai presidenti delle Giunte provinciali ai questori.
Titolo XII. Beni pubblici e finanza
Capo I. Beni pubblici
Art. 55
1. Le foreste di proprieta' dello Stato nella Regione sono trasferite al patrimonio regionale con decorrenza 1 luglio 1949.
2. Agli effetti della consegna l'Azienda autonoma di Stato per le foreste demaniali trasmette entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto al Presidente della Giunta regionale un elenco descrittivo delle foreste oggetto di trasferimento.
Art. 56
1. Il Presidente della Giunta regionale potra' fare istanza al Primo presidente della Corte d'appello di Trento perche' con suo decreto autorizzi i dipendenti uffici a intavolare il diritto di proprieta' a favore della Regione sui beni di cui al precedente articolo. Il Commissario del Governo apporra' all'istanza il proprio visto.
2. Le operazioni relative all'intavolazione sono esenti da qualsiasi tributo.
Capo II. Finanza regionale
Art. 57
1. La determinazione della percentuale prevista dallo art. 60 dello Statuto viene effettuata ogni anno entro il 30 settembre ed ha effetto per l'anno successivo. In caso di mancato accordo tra il Governo e il Presidente della Giunta regionale la percentuale viene determinata nella misura proposta dal Governo, salvo decisione definitiva da parte del Parlamento.
2. La devoluzione della percentuale, determinata ai sensi del precedente comma, e' fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro.
Art. 58
1. Sono sottratti all'imposta prevista dall'art. 63, primo comma, dello Statuto i quantitativi di energia forniti gratuitamente ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.
Art. 59
1. I concessionari devono trasmettere alla Giunta regionale una copia della denunzia periodica relativa alla produzione di energia elettrica e di gas che sono tenuti a presentare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio anzidetto, puo' disporre gli accertamenti e controlli opportuni.
Capo III. Finanza locale
Art. 60
1. Finche' non sara' provveduto con legge della Repubblica al riordinamento del contenzioso tributario, la decisione dei ricorsi previsti dall'art. 282 del testo unico della legge sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e' attribuita, in ciascuna delle due Province, ad una Commissione composta come segue:
1) il Commissario del Governo, o un suo delegato, che la presiede;
2) l'Intendente di finanza, o un suo delegato;
3) un funzionario di ragioneria degli uffici del Commissariato;
4) due membri designati dalla Giunta provinciale;
5) due sindaci;
6) un membro designato dalla Camera di commercio;
7) un rappresentante dei lavoratori designato dall'Ispettorato del lavoro.
I membri di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) sono nominati con decreto del Commissario del Governo. Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione provinciale designato dal presidente della Giunta provinciale. Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza della maggioranza dei membri della Commissione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parita', prevale il voto del presidente. La Commissione dura in carica tre anni.
Capo IV. Norme comuni alla Regione e alle Province in tema di finanza
Art. 61
1. Gli intendenti di finanza competenti disporranno mensilmente, mediante ordinativi su ordini di accreditamento in base alla resa di conto degli uffici riscuotitori, il versamento alla Regione e, rispettivamente, alle Province, di quanto loro spetta a norma degli articoli 59, 60, 61, 62, 67 e 68 dello Statuto.
2. Per gli ordini di accreditamento inerenti ai versamenti di cui al precedente comma, in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e' consentita l'emissione senza limite d'importo.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi avranno applicazione dal 1 gennaio 1952.
Art. 62
1. La facolta' di visione degli accertamenti prevista dall'art. 71 dello Statuto deve ritenersi limitata ai tributi che sono attribuiti, in tutto o in parte, alla Regione e alle Province.
Art. 63
1. I rimborsi che si effettuano a titolo di indebito, di inesigibilita' o per altre cause afferenti ai tributi devoluti, in tutto o in parte, alla Regione e alle Province a norma di legge, sono a carico degli enti stessi, in proporzione alla quota ad essi assegnata.
Capo V. Bilancio e contabilita' regionale
Art. 64
1. Fino a quando una legge regionale, nei limiti dello Statuto, non disponga diversamente, per la compilazione, le variazioni e la gestione del bilancio di previsione e per il rendiconto generale della Regione, come per quanto riguarda contratti di alienazione, locazione, somministrazione e appalti di opere, valgono, in quanto applicabili, le leggi dello Stato.