diritto.io

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige

Testo in vigore al

Titolo X. Libri fondiari

Titolo XI. Polizia e sicurezza pubblica

Art. 47

1. I presidenti delle Giunte provinciali esercitano, nelle materie indicate al primo comma dell'art. 16 dello Statuto, le attribuzioni spettanti all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza per i provvedimenti che dalle leggi di pubblica sicurezza sono attribuiti ai prefetti e ai questori.

2. I provvedimenti emanati dai presidenti delle Giunte provinciali nelle materie di cui al comma precedente sono comunicati al questore della Provincia.

Art. 48

1. Le attribuzioni dell'autorita' locale di pubblica sicurezza sono esercitate:

  1. a) dai questori nei comuni di Trento e di Bolzano, salvo il disposto del primo comma dell'art. 16 dello Statuto;

  2. b) dai presidenti delle Giunte provinciali, nei Comuni medesimi, per le materie indicate nel primo comma dell'art. 16 suddetto;

  3. c) dai funzionari di pubblica sicurezza degli uffici distaccati nei Comuni sedi di tali uffici;

  4. d) dai sindaci negli altri Comuni.

Art. 49

1. Tutte le attribuzioni in materia di pubblica sicurezza sono esercitate nell'ambito della Regione sotto la vigilanza del Commissario del Governo.

Art. 50

1. Contro i provvedimenti dei questori, dei presidenti delle Giunte provinciali e delle altre autorita' di pubblica sicurezza e' ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al Commissario del Governo.

2. Nelle materie indicate nel primo comma dell'art. 18 dello Statuto, qualora le leggi di pubblica sicurezza dichiarino la definitivita' dei provvedimenti prefettizi, i corrispondenti provvedimenti dei presidenti delle Giunte provinciali hanno carattere definitivo.

3. I provvedimenti del Commissario del Governo previsti dal presente articolo sono definitivi.

Art. 51

1. Nella Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita per l'applicazione dell'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e prevista dall'art. 141 del regolamento, al questore e' sostituito un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'80, designato dal questore insieme ad un supplente.

Art. 52

1. Nella Commissione per gli esercizi pubblici e nella Commissione esaminatrice delle guide e dei portatori alpini, corrieri e interpreti, istituite per l'applicazione, rispettivamente, degli articoli 91 e 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e previste dagli articoli 163 e 236 del relativo regolamento, al consigliere di prefettura e' sostituito un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'80.

2. I funzionari di pubblica sicurezza e i loro supplenti sono designati dal questore.

Art. 53

1. Le Commissioni di cui ai precedenti articoli 51 e 52 sono nominate dal Commissario del Governo e sono convocate e presiedute dal presidente della Giunta provinciale.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione provinciale.

Art. 54

1. L'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato di cui all'art. 17 dello Statuto sono richiesti, nelle materie di rispettiva competenza, dal Presidente della Giunta regionale al Commissario del Governo e dai presidenti delle Giunte provinciali ai questori.

Titolo XII. Beni pubblici e finanza

Capo I. Beni pubblici

Capo II. Finanza regionale

Capo III. Finanza locale

Capo IV. Norme comuni alla Regione e alle Province in tema di finanza

Capo V. Bilancio e contabilita' regionale