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Sez. U, Sentenza n. 12072 del 09/11/1992 (Rv. 479408 - 01)

Edilizia popolare ed economica - Cessione in proprietà dell'alloggio - In genere | Domanda dell'assegnatario - Accettazione - Silenzio dell'ente assegnante - Mancata revoca dell'assegnazione - Irrilevanza - Perfezionamento del procedimento di determinazione del prezzo e successiva comunicazione di questo all'interessato - Necessità - Obbligo dell'ente di provvedere alla stipulazione del contratto entro 60 gg. dalla comunicazione - Ritardo nella comunicazione del prezzo - Responsabilità dell'ente assegnante - Configurabilità.
Stato
decisa il 1992-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479408-01

Edilizia popolare ed economica - Cessione in proprietà dell'alloggio - In genere

Con riguardo alla domanda di cessione in proprietà di alloggio dell'edilizia residenziale pubblica - ed al fine della applicazione dell'art. 52, primo comma della legge 5 agosto 1978 n. 457 (norme rivolte a temperare gli effetti retroattivi della disciplina, meno favorevole, dettata dalla legge 8 agosto 1977 n. 513 per la determinazione del prezzo della cessione) - l'accettazione della domanda medesima e, quindi, la conclusione del contratto, che preclude l'applicazione dei nuovi criteri non è ravvisabile nel mero silenzio dell'ente assegnante o nel non aver esso provveduto alla revoca dell'assegnazione, occorrendo invece, nel regime anteriore all'entrata in vigore della citata legge n. 513 del 1977, il perfezionamento del procedimento predisposto alla determinazione del prezzo suddetto e la successiva comunicazione di questo agli interessati, da parte dell'ente medesimo, tenuto poi a provvedere, entro sessanta giorni da tale comunicazione alla stipulazione del contratto (art. 10 legge 17 gennaio 1959 n. 2, sostituito dall'art. 7 della legge 27 aprile 1962 n. 231). Ne consegue che le more del detto procedimento, non affidato alla competenza dell'ente assegnante, non comportano responsabilità di questo per la mancata fruizione, da parte dell'interessato, dei più favorevoli criteri di determinazione del prezzo di cessione sostituiti prima della stipulazione del relativo contratto, mentre una responsabilità può ipotizzarsi con esclusivo riguardo al ritardo nella comunicazione di cui sopra, operando in tal caso il principio secondo cui - indipendentemente dalla fissazione di un termine e da parte del giudice, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ. - quando l'obbligato, sebbene non costituito in mora, ritardi l'adempimento oltre il limite della normale tollerabilità ovvero oltre il termine che appaia congruo per la particolare prestazione di cui trattasi, questa diviene esigibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 10, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 7, Legge 08/08/1977 num. 513 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)