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Sez. U, Ordinanza n. 24123 del 27/07/2026 (Rv. 679486-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Aree demaniali occupate da infrastrutture di telecomunicazioni - Ingiunzione di pagamento del canone - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679486-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La controversia avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento di canoni correlati all'occupazione di beni demaniali tramite infrastrutture di telecomunicazioni spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, alla luce della riserva di legge di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 - intesa come rinvio a una fonte legislativa di provenienza statale - è sottratto all'ente territoriale qualunque potere di determinazione di detti canoni, sicché viene in rilievo una pretesa di carattere meramente patrimoniale, in cui ogni statuizione sull'an debeatur è condizionata dalla constatazione dell'assenza di uno specifico potere di intervento ad opera della parte pubblica, dovendo, perciò, essere disapplicati gli atti amministrativi che illegittimamente ne prevedano il pagamento.

Costituzione art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)